Decreto sicurezza, ormai convertito in legge: la Corte di Cassazione, tramite l’ufficio del Massimario, ha sfornato un parere che è in pari tempo un siluro contro il provvedimento e un calcio negli stinchi ai poteri Legislativo ed Esecutivo dai quali proviene. E questo checché ne dica il primo presidente della suprema Corte, Margherita Cassano, che lunedì scorso ha rilasciato sul tema un’intervista al Corriere della Sera. Spiace doverlo constatare, ma il primo magistrato italiano forse equivoca i termini del problema. Prima di metterlo a fuoco nel modo che ci sembra appropriato, spendiamo qualche parola di spiegazione sulla Cassazione e sul Massimario.
Legalità, giurisprudenza e giurisdizione
La Cassazione, mutuata come buona parte delle nostre strutture di potere pubblico dall’esempio francese post-rivoluzionario (cioè napoleonico), è il giudice di legittimità nell’ordinamento nazionale. Si distingue dalle altre istanze giurisdizionali (Tribunali in varia composizione e Corti d’Assise, Corti d’Appello e di Assise d’Appello), che sono qualificate come giudici di merito. In linea di principio, la distinzione è chiara: mentre i giudici di merito si occupano dei fatti di causa civili e penali, il giudice di legittimità è competente a giudicare del rispetto della legalità (formale e dei principi di diritto) da parte dei giudici di merito. In pratica, la tendenza è quella dello sconfinamento sempre più frequente della Cassazione nell’ambito del giudizio sui fatti, cioè nel merito. La funzione di presidio estremo della legalità (terzo grado di giudizio) giustifica il carattere di ineludibilità del ricorso in Cassazione per violazione di legge tra i mezzi di impugnazione a disposizione dei cittadini e delle persone avverso ogni sentenza e contro i provvedimenti limitativi della libertà personale, stabilito dalla Costituzione (articolo 111).
La seconda attribuzione fondamentale della suprema Corte consiste nella funzione nomofilattica della sua giurisprudenza. Niente paura, l’etimologia spiega. Nomos in greco è la norma, filia (in questo caso) l’azione di cura e ausilio. La Cassazione è chiamata dalla legge a promuovere l’applicazione il più possibile esatta e uniforme del diritto nazionale. È un compito rilevante in un ordinamento di legge scritta come il nostro (o di civil law), nel quale il precedente giudiziario non è formalmente vincolante. L’assolvimento del compito nomofilattico conferito alla suprema Corte fa sì che i giudici di merito si conformino normalmente ai suoi orientamenti.
Infine, la corte di Cassazione è giudice della giurisdizione e della competenza. Quando, cioè, ci sia controversia circa il potere di trattare una causa tra un giudice ordinario e uno speciale (come quello amministrativo o militare, o tra un giudice italiano e uno straniero), ovvero tra due giudici ordinari, è la Cassazione a dirimere la questione. Residuali, per quanto comunque rilevanti, sono le competenze elettorali della suprema Corte (in riferimento ad elezioni e referendum).
Il Massimario, compiti originari e successivi
Veniamo all’ufficio del Massimario (e del Ruolo). È un modulo organizzativo interno alla Cassazione, composto da magistrati in servizio presto la stessa. Il suo compito essenziale è ottimamente sintetizzato dall’espressione «analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità», che si ritrova nell’apposita pagina di presentazione dell’Ufficio sul sito web della medesima Corte. In pratica, il motivo per cui il Massimario è stato previsto dalla legge di Ordinamento giudiziario (articolo 68, r. d. n. 12/1941) è consentire più facilmente agli operatori del diritto (magistrati di Cassazione e di grado inferiore, nonché naturalmente avvocati) di conoscere facilmente e chiaramente le decisioni della suprema Corte. In questo modo, si agevola la funzione nomofilattica di quest’ultima che abbiamo già spiegato.
Senonché, il diavolo è solito nascondersi nei dettagli. Il citato articolo 68 dell’Ordinamento giudiziario ha stabilito che: «Le attribuzioni dell’ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di Cassazione, sentito il procuratore generale». Col tempo, è accaduto che tra i compiti del Massimario figuri da una ventina d’anni (lo ricordava la presidente Cassano nell’intervista) anche la stesura di «relazioni, anche d’ufficio, su novità legislative, specie se di immediata incidenza nel giudizio di legittimità». “Hic Rhodus, hic salta”: il punto dolente delle polemiche degli ultimi giorni sta qui.
Dall’armonizzazione alla contestazione
La ragione per cui venne introdotto l’ufficio del Massimario era agevolare il compito di armonizzazione dell’applicazione del diritto attribuito alla Cassazione. Le relazioni d’ufficio – cioè, non richieste da nessuno – sulle novità legislative sono state introdotte dai vertici della suprema Corte nel 2003 (in piena epoca governativa berlusconiana) per suggerire il prima possibile ai giudici di merito presunti profili di incostituzionalità delle norme di più recente approvazione ed entrata in vigore.
Peccato che la prospettazione del vizio d’incostituzionalità delle leggi sia una possibilità riconosciuta dall’Ordinamento a qualunque giudice nel corso di qualsiasi giudizio comune e non rientri nei compiti propri della corte di Cassazione in quanto tale. E peccato che alla Magistratura spetti tipicamente applicare le leggi interpretandole e non anzitutto metterne in dubbio la legittimità. La suprema Corte, con le relazioni ufficiose del Massimario, tende ad ergersi a giudice delle leggi, di fatto contendendo il compito alla Corte costituzionale (dove pure siedono 3 suoi componenti sui 5 di nomina magistratuale). Se a questa tentazione a cui Piazza Cavour è cedevole aggiungiamo il fatto dell’odierna immediata conoscibilità di quasi ogni notizia, se ne ricava che pubblicare una relazione come la numero 33/2025 del Massimario sul Decreto sicurezza significa sia rivendicare orgogliosamente l’esorbitanza delle proprie funzioni, sia prendere chiare posizioni di merito politico e non giuridico.
Di tutto e di più
Il testo della relazione (clicca qui per vederlo) è di difficile lettura per chi non abbia nessuna dimestichezza tecnica col diritto. Vi si trovano contestazioni di ogni tipo all’opportunità e alla stessa legittimità del Decreto sicurezza. Si va dalla messa in dubbio della ricorrenza dei requisiti di necessità e urgenza della decretazione alla contestazione della disomogeneità dei temi regolamentati, dalla critica all’inflazione del diritto penale a quella alla proporzionalità dei limiti edittali di pena.
Il Massimario raggiunge il massimo (gioco di parole sino ad un certo punto) quando la relazione invita a considerare la dubbia costituzionalità dell’accelerazione delle procedure di sgombero degli immobili destinati a domicilio dei ricorrenti e di cui terzi si siano illegittimamente impossessati occupandoli. I magistrati del Massimario invitano a considerare che il diritto all’abitazione (altrui?) potrebbe non consentire di restituire sollecitamente gli immobili ai legittimi proprietari o inquilini, persino quando si tratti della loro unica dimora disponibile!
L’equilibrio tra i poteri dello Stato
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio e numerosi esponenti della maggioranza hanno espresso incredulità per alcune sortite francamente originali della relazione del Massimario. Le opposizioni, invece, le hanno subito fatte proprie per ribadire la loro bocciatura a 360 gradi del Governo e delle sue politiche securitarie.
Si resta sorpresi anche leggendo l’intervista al primo presidente della suprema Corte Margherita Cassano, quando si è detta stupita dello stupore del Guardasigilli e ha parlato della relazione del Massimario come di carattere tecnico, rivendicando la bontà del dibattito tra posizioni diverse e invocando la leale collaborazione tra i poteri dello Stato. Non pare d’intravedere tracce di leale collaborazione quando dei magistrati mettono in dubbio la legittimità di alcune norme prima ancora di essere stati chiamati ad applicarle e sollecitano i loro colleghi a fare altrettanto il prima possibile. Sarebbe comodo interpretare questa vicenda all’insegna dei colori politici, o della difesa corporativa della Magistratura nei confronti della riforma della separazione delle carriere. Sullo sfondo, c’è il nodo irrisolto dello smarrito equilibrio tra i poteri dello Stato e l’urgenza di un suo ripensamento: quello vecchio non tornerà, ma di uno nuovo non si potrà fare a meno a lungo.
Corrado Cavallotti è laureato con lode in Giurisprudenza all’Università Cattolica. Ha vinto il Premio Gemelli 2012 per il miglior laureato 2010 della Facoltà di Giurisprudenza di Piacenza. Ama la storia, la politica ed è appassionato di Chiesa. Scrive brevi saggi e collabora con il periodico Vita Nostra.







