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Il decreto Sicurezza del Governo Meloni: tanto diritto, ma il problema è di fatto…

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Giorgia Meloni (foto dal profilo Facebook)

Decreto e disegno di legge Sicurezza: il governo Meloni cala le sue carte dopo i numerosi episodi di criminalità comune (specie giovanile) e i casi eclatanti di violenza di strada e di piazza a Torino. Il rischio, comunque, ci pare sia d’investire troppo sul diritto e trascurare i più scabrosi aspetti di fatto. Dopo avere dato conto delle decisioni prese dal Consiglio dei ministri di giovedì, spiegheremo meglio cosa intendiamo dire.

Lasciateci, però, già rimarcare il carattere surreale del messaggio che, tramite non solo i cosiddetti retroscena ma anche espliciti resoconti dei mezzi di comunicazione, è filtrato da alcune istituzioni nazionali dopo i fatti di Torino dello scorso fine settimana. Quando, lo ricordiamo, le solite frange di facinorosi hanno fatto degenerare la manifestazione contraria allo sgombero del centro sociale Askatasuna e si sono prodotte in violenze alle cose e alle persone, specie i componenti delle Forze dell’ordine. Questo messaggio, di cui c’è puntuale eco oggi di fronte alle annunciate norme governative, è: massima attenzione ai diritti e alle libertà. Sì, ma di chi? Di chi sfascia, incendia, ferisce, mena le mani e brandisce strumenti atti ad offendere?

Qui siamo di fronte agli stessi parossistici ragionamenti che avevamo riscontrato nella relazione d’ufficio del Massimario della Cassazione su un altro decreto-Sicurezza dell’estate scorsa. Allora, i magistrati della Suprema corte paventavano il rischio che gli occupanti abusivi delle case altrui, ove espulsi sollecitamente, difficilmente avrebbero potuto rientrarvi. Ora, pare che la presidenza della Repubblica e naturalmente ogni Magistratura (di merito, legittimità, costituzionale) non si aspettino altro che la compressione governativa dei diritti e delle libertà dei buoni cittadini e delle brave persone. O, peggio, che ci si proponga di superare i limiti garantistici invalicabili a presidio anche di chi delinque. Se queste preoccupazioni non fossero lunari, noi non ci sentiremmo terrestri.

Repressione (sulla carta) subito e…

Come preannunciato, il Governo ha varato un decreto (immediatamente esecutivo, nelle more della conversione in legge) e presentato un disegno di legge. Grossomodo, nel secondo testo – con più margini di discussione e incisione parlamentare – trovano spazio soprattutto norme di prevenzione, mentre nel primo ci sono essenzialmente disposizioni repressive. Questa ripartizione è tendenziale, perché anche nel ddl si rinvengono inasprimenti sanzionatori (a carico degli occupanti abusivi delle abitazioni e degli aggressori di giornalisti e personale ferroviario), oltre all’istituzione di una «Rete territoriale dell’alleanza educativa per le famiglie» per l’attenuazione e la gestione del disagio giovanile.

Il provvedimento più corposo, il decreto-legge, prevede un sacco di cose. La gran parte, per ragioni di spazio, possiamo qui soltanto menzionarle.

  • La previsione della possibilità d’irrogazione del divieto (da 1 a 3 anni) di partecipazione a riunioni o assembramenti in luogo pubblico da parte del giudice contestualmente alla condanna penale per una serie di gravi reati.
  • La tolleranza-zero per la circolazione con armi da taglio (coltelli) e le cautele imposte alla loro commercializzazione, oltre al divieto di vendita delle stesse ai minori e le sanzioni pecuniarie per gli esercenti la potestà genitoriale.
  • Nuove fattispecie penali sulle rapine effettuate da gruppi organizzati e ampliamento della nozione di furto con destrezza (oltre alla sua procedibilità d’ufficio).
  • Reclusione da 6 mesi a 5 anni (oltre a sospensione della patente e confisca del mezzo) per chi elude i posti di blocco fuggendone in modo pericoloso.
  • Potenziamento del Daspo urbano (soprattutto nei pressi di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblico) a carico di soggetti pericolosi con precedenti e stretta sulle manifestazioni non soggette ad obbligo di preavviso, compresa la possibilità di arresto in flagranza differita per quanti in queste occasioni si rendono responsabili di danneggiamenti.

Menzione a parte meritano le norme urgenti sull’immigrazione. Facciamo cenno solo all’obbligo del detenuto straniero di cooperare all’accertamento della propria identità ed effettiva provenienza (la sua elusione rileverà ai fini della valutazione della pericolosità). E il divieto d’ingresso in Italia a carico di chi ha commesso reati d’armi (anche da punta e taglio) ed esplosivi. Presto, con separato intervento legislativo, maggioranza e Governo presenteranno altre disposizioni in tema, anche per raccordare la disciplina nazionale col nuovo Patto europeo su migrazione e asilo.

La montagna ha partorito due topolini

Le due norme più attese non mancano all’appello, anche se la loro rilevanza è stata probabilmente sopravvalutata e certamente la loro preparazione in sede di commento giornalistico è stata illustrata in termini addirittura grotteschi. Stiamo parlando del fermo preventivo e della cautela procedurale a beneficio di chiunque agisca in presenza di cause di giustificazione. Cominciamo da quest’ultima.

  • Vagheggiata lungamente come “scudo” per i componenti delle Forze dell’ordine, è stata invece prevista a beneficio di chiunque usi le armi nei casi di legittima difesa, stato di necessità o adempimento di un dovere. La nuova norma riguarda solo le modalità di svolgimento delle indagini nei predetti casi e prevede che, in caso di evidenza della ricorrenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero iscriva la persona in un registro separato da quello delle notizie di reato, evitandole il “marchio” dell’indagato pur non privandola delle corrispondenti garanzie. La qualifica di indagato si assume obbligatoriamente solo se occorra provvedere all’incidente probatorio. Infine, nei medesimi casi è previsto che per agenti delle Forze dell’ordine, militari e vigili del fuoco le spese legali siano anticipate dallo Stato in fase d’indagine.
  • Il fermo preventivo di polizia può scattare nel corso di operazioni di tutela dell’ordine pubblico disposte in occasione di manifestazioni e cortei a carico di soggetti dei quali, sulla base di elementi di fatto (ad esempio, possesso di mezzi di travisamento e di offesa) o di precedenti penali entro 5 anni, si possa fondatamente sospettare mettano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento dell’evento in questione. Il provvedimento va immediatamente comunicato all’Autorità giudiziaria (pubblico ministero), che può ordinare il rilascio immediato in caso di difetto dei presupposti per l’applicazione. Il fermo preventivo può durare al massimo 12 ore.
La scabrosità della questione

Abbiamo trascurato necessariamente diverse altre disposizioni, anche se crediamo di avere menzionato tutte le principali. Come avrete capito, le due di cui si era più discusso alla fine si risolvono in ben poco. Infatti, “l’evidenza” della ricorrenza di una causa di giustificazione per evitare l’iscrizione nel registro degli indagati dovrà comunque essere apprezzata dal magistrato. E se qualcuno si fosse illuso che questo significasse l’omissione dell’inchiesta sulla parola degli agenti, fa presto a ricredersi. Lo stesso può dirsi per il fermo preventivo, soprattutto ove si considerino le difficoltà applicative: mezzi, locali e più ancora personale occorrente ad effettuare l’accompagnamento e il trattenimento dei soggetti la cui pericolosità si sospetti.

Veniamo finalmente al dunque, per quanto ci riguarda. Comprendiamo le esigenze della politica di reagire sul piano comunicativo, sia per il fine più nobile di rassicurare in qualche modo l’opinione pubblica, sia per quello meno disinteressato di tenere il punto in ottica di consenso elettorale. Un problema come quello di chi danneggia, distrugge e ferisce tanto per farlo, però, non si può affrontare mettendolo prevalentemente sul binario processuale. Un problema di fatto qual è l’uso della forza bruta fine a se stesso si deve affrontare ricorrendo alla forza legale dello Stato, che è perciò solo – salvo prova contraria – appropriata e proporzionata.

Contro chi usa un tombino o un segnale stradale per fracassare auto, dimore o beni privati e pubblici, ovvero aggredisce, colpisce e ferisce agenti delle Forze dell’ordine, le vie della denuncia e del processo non hanno molto senso, purtroppo. Bisogna opporgli la forza legale dello Stato: sul momento, mai dimentichi dell’umanità, ma senza abiurare all’uso della ragione. Non è ragionevole che le donne e gli uomini dello Stato si offrano come pecore mute davanti ai loro aspiranti tosatori violenti.

Per fare quello che diciamo, occorre consenso sociale, politico e istituzionale, oltreché professionalità e coraggio degli operatori della sicurezza. Se non c’è unità di vedute, non può esservene nemmeno d’intenti. Le norme non ci toglieranno le castagne dal fuoco.

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Corrado Cavallotti è laureato con lode in Giurisprudenza all’Università Cattolica. Ha vinto il Premio Gemelli 2012 per il miglior laureato 2010 della Facoltà di Giurisprudenza di Piacenza. Ama la storia, la politica ed è appassionato di Chiesa. Scrive brevi saggi e collabora con il periodico Vita Nostra.

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