Foto dei minori sui social, si muove ancora la magistratura. Brandendo lo spauracchio dei risarcimenti ai figli. Della serie: dove non arriva l’uso della ragione. La pervasività dei nuovi mezzi di comunicazione e la cronicizzazione della nostra dipendenza da essi, purtroppo, ci fanno perdere lucidità. E sottovalutare le cose che usiamo abitualmente.
Bisogna, invece, tenere ben presente che i social media presentano dei profili di rischio elevati. Specie per i soggetti più deboli, come i minori. E così, in qualche modo, i giudici finiscono per educare i genitori: prospettiva, quest’ultima, non molto confortante. Partiamo, comunque, dalla cronaca giudiziaria.
Foto dei minori: primo risarcimento
Il Tribunale di Roma, il 23 dicembre scorso, ha condannato una madre a rimuovere dalla Rete tutte le immagini, da lei caricate, del figlio 16enne. In mancanza, dovrà risarcirlo con 10 mila euro.
Ma sul caso va fatta una precisazione. La vicenda in questione si configura per certi aspetti come un caso-limite. La donna, in regime di separazione coniugale, postava ossessivamente foto e video del figlio non solo senza il suo consenso. Ma anche accompagnandole con ingiurie e insulti rivolte inspiegabilmente nei suoi confronti. Al punto che il ragazzo, esasperato, ha domandato ai giudici anche di poter completare gli studi all’estero.
Foto dei minori: pronunce precedenti
Al netto della particolare violenza psicologica insita nel caso di specie, non è la prima volta che la magistratura affronta l’argomento. Di norma, ovviamente, non siamo di fronte a genitori che perseguitano i figli. Piuttosto, il rischio è che simpatiche istantanee di vita familiare vengano incautamente messe in rete e, così, condivise con chiunque. Diventando preda anche di malintenzionati, ovvero di malati.
È, infatti, a tutti ben noto il triste fenomeno della pedofilia online, con scambio di materiale iconografico anche occasionalmente reperito. E acconciato, per le turpi finalità, attraverso appositi fotomontaggi. Del resto, già una sentenza della Cassazione del 2014 (n.37596) aveva riconosciuto i social come luoghi potenzialmente pregiudizievoli per i minorenni.
Lo scorso 19 settembre, il Tribunale di Mantova si era limitato a intimare l’astensione dalla pubblicazione di foto dei figli minori. Il Tribunale di Livorno, nel 2013, aveva ordinato la disattivazione di un profilo social aperto dai genitori a nome di una minore. Il Tribunale di Brescia aveva esteso il divieto di utilizzo di immagini di minorenni anche ai profili delle chat telefoniche.
Foto dei minori: norme di riferimento
Vediamo brevemente quali sono le basi legali di questi pronunciamenti giurisprudenziali. Anzitutto, s’intuisce come, nel caso dei minori, l’utilizzo delle loro immagini sia problematico soprattutto ricorrendo separazione e divorzio dei genitori. Più spesso, moglie e marito fanno rientrare nel contenuto dei loro accordi la gestione dell’immagine pubblica dei figli. In genere, vietandola e domandandone l’omologazione da parte del tribunale. In caso di disaccordo, decide il giudice, su istanza di uno dei due genitori.
Le norme più importanti sono le seguenti:
- In primo luogo, l’articolo 96 della legge sul diritto d’autore (n. 633/1941), che vieta l’impiego dell’immagine di chiunque, senza il suo consenso. Salvo le eccezioni previste dal successivo articolo 97, inerenti ragioni d’interesse pubblico e del diritto di cronaca.
- In secondo luogo, la disciplina della privacy (d.lgs. n. 196/2003), che conferma la necessità del consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali. Tra questi ultimi, la fotografia rientra ovviamente a pieno titolo.
- In più, i minori godono della tutela rafforzata prevista dall’articolo 16 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia. Approvata dall’Onu nel 1989, è stata ratificata dall’Italia con la legge n. 176/1991.
- Infine, l’articolo 10 del Codice civile prevede la possibilità per l’interessato di ricorrere al giudice, onde far cessare l’abuso della propria immagine. E disporre l’eventuale risarcimento dei danni.
- Ed è proprio su quest’ultima norma, in combinato disposto con gli articoli 147 e 357 del medesimo codice, che ha fatto leva il Tribunale di Roma. Il minore, cioè, può dare autonomamente mandato a un legale per agire in sede risarcitoria contro i genitori. I quali non dovessero tutelarne l’immagine, ovvero dovessero metterla in pericolo, venendo meno ai loro doveri. Il minore è autonomo nell’opzione risarcitoria, in quanto la Cassazione considera il relativo mandato all’avvocato un atto non negoziale.
Leggi e tribunali non bastano
Come si è visto, leggi e giurisprudenza nazionali non mancano. Esse, però, non possono tener luogo della prudenza e del buon senso degli adulti. Chi esercita un ruolo educativo è doppiamente responsabile. Se multarlo dovesse servire a rammentarglielo, ben venga.
Corrado Cavallotti è laureato con lode in Giurisprudenza all’Università Cattolica. Ha vinto il Premio Gemelli 2012 per il miglior laureato 2010 della Facoltà di Giurisprudenza di Piacenza. Ama la storia, la politica ed è appassionato di Chiesa. Scrive brevi saggi e collabora con il periodico Vita Nostra.