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Frosinone, sentenza anti lockdown: e adesso?

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La sede del Tribunale di Frosinone
Frosinone: un giudice di pace della città laziale è salito improvvisamente agli onori della cronaca per una sentenza anti lockdown che farà discutere.

Il detto latino Tot capita tot sententiae andrebbe tradotto con: “Quante (sono) le teste, altrettanti (sono) i giudizi”. Ma i vecchi giuristi lo traducevano “tutto capita nelle sentenze”. E forse oggi siamo in uno di quei casi. Ma andiamo con ordine e partiamo dai fatti.

Il ricorso anti lockdown

La sentenza di Frosinone (n. 516 del 15 luglio scorso depositata il 29 luglio, estensore Emilio Manganiello) ha accolto il ricorso di una cittadina contro la sanzione amministrativa comminatele dalla polizia stradale per aver violato il divieto di spostamento durante il lockdown per l’epidemia di Covid-19.

Il caso oggetto della causa riguarda un’automobilista del capoluogo uscito dalla sua casa di Corso Francia, per andare a fare spesa sulla Monti Lepini, il sabato di Pasqua. La polizia stradale l’aveva fermata e sanzionata, perché si poteva uscire per fare la spesa ma solo nei negozi più vicini alla propria abitazione.
L’automobilista non ha pagato la sanzione e l’ha impugnata davanti al giudice di pace.

Cosa dice la Costituzione

Il giudice di Frosinone esamina la dichiarazione governativa di emergenza sanitaria, dalla quale derivano i vari e famosi Dpcm, alla luce dell’articolo 13 della Costituzione che solennemente afferma: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria”.

È sempre la nostra Carta fondamentale che all’articolo 16 prescrive: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.

Il giudice di pace osserva: “I limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi o infetti, mentre il divieto di spostamento concernente le persone si configura come limitazione della libertà personale”.

Il magistrato considera anche gli articoli 78 (“le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari”) e 87, sempre della Costituzione, secondo il quale il Presidente della Repubblica “dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere”, commentando che non ci si è trovati in una situazione di questo genere.

Il nodo protezione civile

Il dottor Manganiello passa poi ad esaminare l’articolo 7, comma 1, lettera c) e l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. in tema di protezione civile.

“Ma il dettato delle disposizioni normative in questione – osserva il giudice di pace – non contempla come eventi di protezione civile situazioni di rischio sanitario da agenti virali ma, unicamente, eventi calamitosi di origine naturale (terremoti, valanghe, alluvioni ecc…) o derivanti dall’attività dell’uomo (sversamenti, attività umane inquinanti ed altri)”.

Le disposizioni del lockdown, a suo dire, violano gli articoli 95 (attribuzioni del Consiglio dei Ministri) e 78 (stato di guerra) della Costituzione; e dunque sono illegittime perché emanate in assenza dei presupposti legislativi. “L’articolo 7 del decreto legislativo 1/2018 su cui poggia l’ordinanza del Governo sull’emergenza sanitaria non fa alcun riferimento a ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario”.Di conseguenza, la sanzione va annullata.

Chi ha ragione?

La Prefettura, e per lei l’Avvocatura dello Stato, potrebbero ricorrere avverso la sentenza del giudice di pace. Ma dovranno considerare se i costi dell’appello sono compatibili o meno con il valore della controversia (400 euro).

E allora? Corriamo il rischio di essere travolti da una valanga di sentenze di annullamento delle sanzioni irrogate durante il lockdown? E soprattutto, questa sentenza può avere qualche effetto in caso di una prossima replica del lockdown quest’autunno?

Common Law e Civil Law

Per fortuna da noi non vige il principio del Common Law anglosassone, secondo il quale le sentenze precedenti “fanno stato”. Da noi – dove vige il principio del Civil Law – le sentenze possono essere citate da altri giudici e fatte proprie, ma non esiste nessun obbligo.

Tanto che la stessa Cassazione molto spesso muta orientamento, anche se questo è ormai consolidato da anni, usando il termine “revirement” (testualmente, “girarsi” in italiano) per affermare con molta semplicità che sì, fino al giorno prima, tutti i giudici pensavano “rosso” ma che oggi hanno deciso di pensare “bianco”, cambiando completamente le carte in tavola.

La parola al Prefetto

Ignazio Portelli, il Prefetto di Frosinone, è lapidario: “Il giudice ha confuso le sue idee col diritto. Si tratta di una sentenza ampiamente discutibile; anche perché gli altri giudici di pace di Frosinone si sono espressi in senso diametralmente opposto ritenendo la legislazione anti Covid pienamente legittima e costituzionale”.

Infine, secondo il Prefetto, il giudice ha travalicato le proprie competenze: “Si erge a Corte Costituzionale e ciò non rientra tra i poteri di un giudice di pace. Per questo la sentenza sarà appellata, anche per una serie di aspetti procedurali che stiamo analizzando”.

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Massimo Solari è avvocato cassazionista e scrittore. Ha pubblicato diversi volumi sulla storia di Piacenza e alcuni romanzi. Ha tenuto conferenze e convegni sulla storia di Piacenza. Ha collaborato con le riviste Panoramamusei, L'Urtiga, e scrive sul quotidiano Italia Oggi.

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