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Molestie sessuali: tra caos mediatico e certezze giuridiche

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Molestie sessuali: l’ultimo caso si è aperto nella già devastata Figc. Una dirigente sportiva – rigorosamente protetta dall’anonimato – denuncia: “Tavecchio mi ha molestato”, promettendo fuoco e fiamme con tanto di video e registrazioni. Così l’ex numero uno del calcio italiano, già alla berlina per la mancata qualificazione ai Mondiali, è finito nel tritacarne anche su questo versante. E stavolta per un problema ben più grave. Sarà l’ultimo? Dopo Weinstein negli States e Brizzi in Italia, Tavecchio sembra solo l’ennesima goccia uscita da questo vaso di Pandora. Ma lasciando perdere “i tribunali mediatici”, che a volte fanno più danni di quelli veri, proviamo a capire che cosa dice la legge.  

Molestie: un terreno minato

Prima però vanno fatte alcune considerazioni. La prima è che stiamo affrontando un terreno minato. Perché non va mai dimenticato che coinvolge la sfera più intima delle persone. La seconda è che il tema delle molestie va affrontato tutti i giorni. E non solo in occasione di momenti speciali come quello del 25 novembre, “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”. La terza è che i reati sessuali sono sempre di più per numero e tipologie. A Milano, per esempio, i reati sessuali tra i più giovani sono raddoppiati negli ultimi due anni. E ogni giorno qualcuno si inventa un nuovo tipo di interazione a sfondo sessuale. Un esempio? Il sexting, lo scambio di foto o di frasi sessualmente esplicite che spopola tra i nostri minorenni, alle prese con telefonini sempre più veloci e perfezionati. E vogliamo dimenticare il cyberbullismo, sua naturale conseguenza?

Codice penale e mano morta

Passiamo alla legge: la violenza sessuale è regolata all’articolo 609 bis del codice penale. Si va dai 5 ai 10 anni di reclusione per chi, con violenza, minaccia o abuso di potere, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali. Ma come la mettiamo con la famosa “mano morta”? O con una frase ambigua scambiata sul luogo di lavoro tra un uomo e una collaboratrice? In questi casi il giudice deve applicare l’ultimo comma del 609 bis, che considera le molestie tra i casi di minore gravità, ma comunque un reato, che può sanzionare anche con una pena detentiva.

Il vademecum della Cassazione

Chiamata ripetutamente ad esprimersi sulle più bizzarre tipologie di reati a sfondo sessuale, la Cassazione si è data da tempo un vademecum che si può riassumere in due punti: primo, l’azione deve essere finalizzata a raggiungere o a stimolare un piacere da parte del soggetto che agisce e cioè il molestatore. Secondo, è atto sessuale solo quello che investe le cosiddette zone erogene (genitali, cosce, labbra e fondoschiena).

Giudice e abuso

Così, in generale è reato “qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente ‘sessuale’ dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria”. Insomma, spetta al giudice decidere se l’atto è idoneo a determinare una condotta abusante. Perché la discriminante è stabilire se la vittima era o meno consenziente o se l’atto, per innocente che fosse, l’ha limitata nella sua libertà.

Delitto di avance

I tempi per decidere se denunciare tra l’altro sono stretti: sei mesi dalla molestia per querelare. Come si fa a capire se la semplice avance viene percepita come abuso dalla “vittima”? Col sano e vecchio buonsenso. Se l’avance avviene all’interno di un locale per scambi di coppie ha una valenza. Se invece avviene durante un colloquio di lavoro ne ha ben altra. Anche perché nella seconda ipotesi la vittima (e che si tratti di uomo o donna non ha alcuna rilevanza) deve affrontare il dubbio che, se respinge l’avance, molto probabilmente non supererà il colloquio. 

Molestie e memoria

Come sempre, quindi, bisogna distinguere caso da caso. Ma ciò che colpisce oggi è anche altro. Possibile che, come è avvenuto in questi giorni, aspiranti attrici o attrici anche affermate si ricordino solo ora, a distanza di anni, di comportamenti quantomeno poco rispettosi di registi e produttori? Il dubbio è che tra le tante vittime assolutamente da tutelare, si nascondano anche persone solo alla ricerca di un po’ di visibilità, che fanno un danno enorme soprattutto a chi cerca davvero giustizia. 

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Massimo Solari è avvocato cassazionista e scrittore. Ha pubblicato diversi volumi sulla storia di Piacenza e alcuni romanzi. Ha tenuto conferenze e convegni sulla storia di Piacenza. Ha collaborato con le riviste Panoramamusei, L'Urtiga, e scrive sul quotidiano Italia Oggi.

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