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Parnasi: la sua carcerazione lascia perplessi, ecco perché

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L'imprenditore Luca Parnasi

Luca Parnasi resta in carcere. Così ha deciso il Gip della Capitale, Maria Paola Tomaselli. E così ha confermato la Cassazione. Secondo il giudice Tomaselli, l’imprenditore, accusato di associazione finalizzata alla corruzione per la vicenda dello stadio della Roma, nel corso del suo interrogatorio “non ha portato elementi nuovi atti a determinare una diversa valutazione, né sotto il profilo indiziario né sotto il profilo cautelare”.
Se si tratta davvero delle parole del magistrato, il giudice ha commesso un errore, seguito dalla Suprema Corte. E per capire perché, partiamo dall’inizio, cioè dai principi dettati dalla Costituzione.

Presunzione e carcerazione 

L’articolo 27 della Carta fondamentale afferma che l’imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna. Da questo principio del secondo comma discende che fino a quando la sentenza non è diventata definitiva non si può (e non si deve) scontare nessuna pena.
Ne consegue che la carcerazione preventiva non è e non può essere una anticipazione di pena, perché sarebbe in contraddizione con la presunzione di non colpevolezza. È solo una misura cautelare. Infatti, l’articolo 272 del Codice di procedura penale prevede che soltanto in determinati casi, tassativi, il cittadino possa essere privato della libertà personale.

Parola di Costituzione

Questo articolo del Codice di procedura penale si sposa con un altro principio espresso nella Carta Costituzionale. L’articolo 13 prevede in modo solenne: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

I poteri del giudice

Allora: solo per ordine del giudice si può essere privati della libertà personale. E il giudice deve rispettare una serie di limiti. Prima di tutto deve valutare se esistono forme cautelari di tono minore rispetto al carcere. Come gli arresti domiciliari o l’obbligo di firma. Poi deve valutare se sussiste uno o più dei requisiti cardine: pericolo di fuga, di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove.

Facciamo qualche esempio. Il cassiere che è accusato di aver rubato denaro alla sua banca e viene sospeso dal servizio, difficilmente potrebbe compiere ancora reati della stessa natura. Invece l’indagato che si mette a contattare freneticamente tutti i testimoni, appena apprende che c’è un’inchiesta su di lui, invitandoli a rispondere in un certo modo agli inquirenti, è una mina vagante e va fermato. Stesso discorso per l’indiziato che risiede a Dubai o a Montecarlo e ha a disposizione ingenti quantità di denaro: facilmente diventerà uccel di bosco. Così anche per lui si apriranno le porte del carcere.

Indagati e testimoni

Ma, direte, non esiste l’imputato reticente? Assolutamente no. L’indagato o imputato ha la facoltà di non rispondere neppure alle domande del giudice, senza incorrere in nessuna sanzione.
Altro caso è quello del testimone reticente, che ostacola la Giustizia e commette un reato. “Se nel corso dell’esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare”, recita l’articolo 207 del Codice di procedura penale. E lo avverte che, continuando in quest’atteggiamento, potrebbe passare dei guai. Se il testimone avvertito persiste, il giudice trasmette gli atti alla Procura. Così quest’ultima può aprire un fascicolo per falsa testimonianza.
E all’epoca di Mani Pulite, direte, non era invalsa l’abitudine di trattenere in carcere gli imputati che non collaboravano? Sì, ma si è trattato, ogni volta, di un abuso anche se commesso a fin di bene.

Parnasi e il no della Cassazione

A questo comportamento del Gip, Parnasi, arrestato il 13 giugno scorso, poteva opporsi ricorrendo al Tribunale del riesame. È l’organo deputato appunto a “riesaminare” l’ordinanza di custodia cautelare. E cioè a verificare l’esistenza di uno o più dei tre presupposti che abbiamo visto: pericolo di fuga, di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove. Ma i legali del costruttore hanno scelto di saltare questo passaggio e di ricorrere direttamente in Cassazione, molto veloce nel rispondere in caso di riesame di misure cautelari. E così è stato. Tuttavia con esito negativo per Parnasi. Anche la Suprema Corte ne ha confermato la carcerazione, rigettando il ricorso della difesa, che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip.

A nostro parere – espresso però senza conoscere gli atti dell’inchiesta – Parnasi avrebbe avuto invece ottime possibilità di veder modificato l’ordine di carcerazione. Sempre che le cose stessero davvero come sono state raccontate dai media. E che nelle carte del fascicolo non ci fossero altre prove di cui non siamo a conoscenza e che hanno motivato anche la decisione della Cassazione.

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Massimo Solari è avvocato cassazionista e scrittore. Ha pubblicato diversi volumi sulla storia di Piacenza e alcuni romanzi. Ha tenuto conferenze e convegni sulla storia di Piacenza. Ha collaborato con le riviste Panoramamusei, L'Urtiga, e scrive sul quotidiano Italia Oggi.

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