Salvini: oggi il Senato ha votato l’autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti. Compatta la maggioranza; la Lega è uscita dall’aula al momento del voto; Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno votato contro.
Ed ora cosa succederà? L’autorizzazione a procedere da parte del Senato vuol semplicemente dire che la camera alta non ritiene che la richiesta dei giudici di Catania sia affetta dal fumus persecutionis. In sostanza, i giudici saranno liberi di giudicare il leader della Lega. Perché non c’è nessun intento persecutorio nei suoi confronti.
I possibili scenari
Il tribunale dei ministri di Catania contesta a Salvini il sequestro di persona per i 131 migranti rimasti bloccati 4 giorni sulla nave della marina militare Gregoretti prima di sbarcare ad Augusta il 31 luglio scorso. “L’obbligo di salvare vite in mare costituisce un preciso dovere degli Stati” scrivono i magistrati; “e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione. Le convenzioni a cui l’Italia ha aderito costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato; e in base agli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione non possono essere oggetto di deroga”. A questo proposito vengono citati la Convenzione Unclos del 1974 e quella di Amburgo del 1979. Entrambe impongono i salvataggi in mare dei naufraghi e il loro immediato trasferimento in un luogo sicuro.
Il sequestro di persona
Ma di cosa risponderà Salvini per il caso Gregoretti? Di sequestro di persona. Il reato è sancito dall’articolo 605 del codice penale. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso… da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Se il fatto è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Siccome Salvini aveva concesso subito lo sbarco ai 15 minorenni, la pena prevista potrebbe essere da uno a dieci anni.
Giurisprudenza divisa
Ma cosa si intende per sequestro di persona? Il privare qualcuno della libertà personale. I giudici vanno più in profondità, chiedendosi se per libertà personale si deve intendere quella di muoversi nello spazio e cioè come libertà di locomozione. Non è necessario, a tal fine, che la privazione sia totale; ma è sufficiente che il soggetto passivo non sia in grado di vincere, per realizzare la sua piena libertà di movimento, gli ostacoli frapposti, né ha rilevanza la maggiore o minore durata di tale privazione.
Altri giudici contestano questa definizione: chi, di fatto, non possieda tali facoltà (come, ad esempio, l‘infante, il dormiente, il detenuto ecc.), non potrebbe allora beneficiare della tutela penale? E concludono definendo la privazione della libertà non come come libertà «di» agire, ma quale libertà «da» misure coercitive sul corpo; nozione questa che, rispetto a quella tradizionale, oltre a sembrare razionalmente più convincente, risulterebbe più conforme all’idea di libertà personale, quale si evince dall’articolo 13 della Costituzione, a tenore del quale la libertà personale, diritto inviolabile della persona, non ammette forma alcuna di restrizione, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Altre sentenze
In più la Cassazione in diverse sentenze ha stabilito che ai fini della limitazione della libertà di locomozione non è necessario che la vittima sia fin dall’inizio contraria ad accompagnarsi con i futuri aggressori; basta che ad un certo momento si determini un evidente conflitto tra la volontà della vittima stessa ed il comportamento obiettivo dei suoi accompagnatori, che con la loro condotta le impediscano, con qualsiasi forma di violenza, anche passiva, di compiere atti di affrancamento dalla loro sfera di arbitrio per sottrarsi alla loro sopraffazione. E che tale conflitto perduri per un certo tempo e non si tratti, cioè, di un fatto istantaneo, essendo il delitto in questione un tipico reato di durata.
La difesa di Salvini
L’ex titolare del Viminale ha sempre affermato, e lo ha fatto anche stamattina in Senato, che il suo comportamento sia derivato dall’adempimento del suo ufficio di ministro dell’Interno, come tale responsabile della sicurezza dello Stato. Ma la giurisprudenza è chiara anche da questo punto di vista: “È sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di privare illegittimamente taluno della libertà personale, contro il proprio volere”.
È, quindi, irrilevante il fine specifico avuto in mente dal reo (vendetta, gelosia, malvagità, e così via) a meno che non si tratti del fine di estorsione o del fine di terrorismo o eversione nel qual caso possono ricorrere reati più gravi ancora.
Cosa succederà, allora?
Giulia Bongiorno ha insistito con Salvini perché non finisse davanti ai giudici; ma Salvini ha rifiutato ogni mediazione, affermando di voler fare da cavia. Ora i giudici, indipendentemente dalla loro collocazione politica, si troveranno di fronte a due scelte, dato che i fatti sono pacifici. O sancire la colpevolezza del capo della Lega, magari irrogando la pena più lieve possibile; o stabilire, come avevano già fatto i giudici di Roma per il caso Alan Kurdi lo scorso novembre, che Salvini non è responsabile di nulla. Però esiste una differenza non da poco: il tribunale dei ministri di Roma aveva stabilito che le organizzazioni non governative (Ong) devono sbarcare i migranti nel loro Paese perché la nave è territorio del Paese del quale batte bandiera.
Ma la nave Gregoretti era una nave militare italiana. E di conseguenza i migranti erano già in territorio italiano. Non solo: la Gregoretti non era una nave attrezzata al trasporto di migranti; ma addetta al controllo della pesca, di conseguenza i 131 migranti, sempre secondo i giudici etnei, sono stati trattenuti in condizioni precarie.
E la procura?
La palla torna ora al procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro, che aveva già chiesto l’archiviazione per il caso Gregoretti. Dunque non è del tutto scontato che Salvini subirà il processo. E il vero problema non è quello di finire in carcere: con una pena minima di un anno, ridotta di un terzo dall’incensuratezza di Salvini e di un altro terzo per un eventuale rito alternativo, come il processo abbreviato, sarebbe difficile una condanna superiore ai tre anni. Il vero problema sarebbe l’incandidabilità stabilita dalla legge Severino. La stessa che ha provocato la forzosa fermata quinquennale di Silvio Berlusconi.
Massimo Solari è avvocato cassazionista e scrittore. Ha pubblicato diversi volumi sulla storia di Piacenza e alcuni romanzi. Ha tenuto conferenze e convegni sulla storia di Piacenza. Ha collaborato con le riviste Panoramamusei, L'Urtiga, e scrive sul quotidiano Italia Oggi.