Stupro di Piacenza: ieri il giudice per le indagini preliminari Stefano Brusati ha confermato la custodia cautelare per Sekou Souware nel carcere delle Novate. Il 27enne guineano, arrestato dalla polizia domenica all’alba in via Scalabrini, deve rispondere di violenza sessuale aggravata e di lesioni ai danni di una donna ucraina di 55 anni. Per il Gip prevalgono il rischio della reiterazione del reato e il pericolo di fuga, oltre “all’estrema gravità del fatto e della condotta” di Souware, difeso d’ufficio dall’avvocato Nadia Fiorani. Intanto il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi ha annunciato che al processo il Comune si costituirà parte civile al fianco della vittima.
Dalla cronaca passiamo a un’analisi giuridica dello stupro di Piacenza. L’articolo 609 bis, primo comma, del codice penale è molto chiaro: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso d’autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. Il terzo comma invece prevede che “nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
Casistica molto varia
Poiché la casistica è praticamente infinita, i giudici negli anni hanno ben precisato come si debba intendere il reato, partendo da questi presupposti: presenza della costrizione della vittima e compimento di un atto sessuale. In particolare, per configurare la costrizione, è sufficiente che si realizzi “una notevole compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto tale che non abbia possibilità di scelta”.
E questo accade, secondo i giudici, anche in caso di un semplice palpeggiamento su un mezzo pubblico, o di uno “strusciamento” tra le parti intime della vittima e dell’aggressore. E così è stato condannato chi ha palpeggiato una ragazza sulla Circumvesuviana “pur in assenza di un contatto fisico diretto”, dato che “aveva coinvolto oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa” ed “era finalizzato ed idoneo a compromettere l’altrui libertà individuale, allo scopo di soddisfare o eccitare l’istinto sessuale del reo”.
Recentemente la magistratura è andata ancora oltre. Condannando anche chi aveva costretto la vittima a spogliarsi davanti al computer; chi aveva toccato il seno della vittima; chi l’aveva baciata sul collo; chi l’aveva baciata sulla bocca “quando la vittima viene posta con le spalle al muro e cinta nei fianchi in modo da non poter sfuggire”.
Attenuanti e aggravanti
Ovvio che in questi casi soccorre il terzo comma dell’articolo 609 che consente di ridurre la pena nei casi di minore gravità come quelli appena descritti. Se l’attenuante è una sola (oltre alle generiche, ma ne parleremo dopo), le aggravanti sono quasi altrettanto numerose dei casi sopra ricordati: se la vittima è minorenne; se l’aggressore ha abusato dell’inferiorità psichica o fisica della persona offesa; se si è sostituito ad altra persona; se il colpevole è il genitore o il tutore; se ha usato per minacciare armi o se ha fatto uso di sostanze narcotiche o alcoliche; se era mascherato; se la vittima era una donna in gravidanza; se si trattava del coniuge separato o divorziato e così via.
Lo stupro di Piacenza
Non abbiamo visto (e non vogliamo vedere) il video del quale tutti parlano e straparlano e che ha sconvolto la comunità piacentina. Ma poniamoci per un momento nei panni del difensore del cittadino della Guinea accusato dello stupro. Dal video, girato da lontano e da dilettante, si vedrà certamente che l’accusato era addosso alla vittima. Da quella distanza ben difficilmente si potrà vedere se ci sono stati contatti tra le parti intime dei due, ma come abbiamo evidenziato ciò ha poca importanza. Quello che non sappiamo, e che potrebbe essere decisivo, è se si può parlare di “tentativo” e di “desistenza volontaria”.
Tentativo e desistenza
Certamente all’arrivo molto tempestivo delle forze dell’ordine il presunto aggressore si è fermato. L’articolo 56, terzo comma, del codice penale dispone: “Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un reato diverso”. Il quarto comma dice: “Se volontariamente impedisce l’evento soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”.
E il delitto tentato? Ci aiuta il primo comma dello stesso articolo 56: “Chi commette atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”. La pena? La stessa prevista dal delitto (da sei a dodici anni) diminuita da un terzo a due terzi.
Mano libera
Solo un esame attento del video e la testimonianza della parte offesa potranno fare luce su quanto è accaduto. Come abbiamo detto, il fatto che l’atto sessuale completo non si sia verificato non toglie niente alla pena; perché che sia stupro o violenza sessuale per il legislatore è la stessa cosa. Sappiamo anche che probabilmente l’accusato è incensurato; il che gli dà diritto ad un ulteriore sconto di pena, le attenuanti generiche (ancora un terzo di meno).
Tuttavia, come abbiamo visto, il magistrato che dovrà giudicarlo ha quasi una completa libertà di scelta sull’ammontare della pena. In teoria, accogliendo la tesi difensiva secondo la quale l’accusato stava aiutando la vittima a rialzarsi da una caduta, potrebbe addirittura assolverlo. Ci sembra francamente difficile. Ma proviamo a fare due conti.
Ipotesi di pena
Se il giudice si limitasse a constatare la violenza sessuale, potrebbe partire dalla pena minima (sei anni) meno un terzo per le attenuanti generiche (e così quattro anni), meno un altro terzo di diminuzione per il rito che potrebbe essere il patteggiamento o l’abbreviato. Totale, 32 mesi, pari a due anni e otto mesi. Così il colpevole (se sarà ritenuto tale) non avrebbe diritto alla sospensione condizionale della pena e dovrebbe scontare in carcere almeno metà della stessa.
Non stupiamoci, dunque, se tra un anno e quattro mesi dovessimo sapere che è stato scarcerato: è semplicemente l’applicazione della legge italiana. Ma se invece il giudice, per mille motivi, dovesse ritenere applicabile l’ipotesi lieve del terzo comma del 609 bis, la pena di sei anni, ridotta “fino a due terzi”, aggiunta alle generiche e alla scelta del rito, potrebbe veder scarcerato il presunto aggressore tra pochi mesi.
Le nostre certezze
La prima cosa da considerare però è che il giudice nella sentenza dovrà spiegare con dovizia di particolari come è giunto a quella conclusione; e la sua sentenza potrà essere impugnata sia dal pubblico ministero sia dalla parte offesa. La seconda, confermata da importanti studi, è che l’aumento (oggi da tanti auspicato) delle pene non ha mai fatto ridurre il numero dei reati. Non è questa la strada, rassegniamoci e pensiamo ad altre soluzioni.
Massimo Solari è avvocato cassazionista e scrittore. Ha pubblicato diversi volumi sulla storia di Piacenza e alcuni romanzi. Ha tenuto conferenze e convegni sulla storia di Piacenza. Ha collaborato con le riviste Panoramamusei, L'Urtiga, e scrive sul quotidiano Italia Oggi.
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