Caso Vezzulli, nuova sconfitta al Tar per il Comune di Piacenza. I giudici del Tribunale amministrativo regionale di Parma hanno pronunciato una sentenza destinata a fare giurisprudenza in materia di organizzazione delle Avvocature pubbliche, accogliendo il nuovo ricorso presentato dall’avvocato Elena Vezzulli contro palazzo Mercanti.
La decisione pubblicata oggi sancisce infatti l’inefficacia di numerosi atti comunali. Secondo il Collegio giudicante, hanno eluso la precedente sentenza dello stesso Tar (la n.106 del 14 marzo 2025), compromettendo l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocatura, dalla cui dirigenza Vezzulli era stata allontanata per svolgere un nuovo incarico direttivo nel settore Prevenzione e Sicurezza del Comune.
La prima sentenza
La vertenza origina da una serie di delibere e decreti adottati dal Comune di Piacenza tra il luglio e il dicembre 2024, con cui era stato ridefinito in particolare l’assetto organizzativo dell’Avvocatura, come stabilito dal sindaco Pd Katia Tarasconi, affiancata dal direttore generale Luca Canessa. Inizialmente, la guida dell’Avvocatura era stata affidata a Barbara Rampini, una dirigente comunale non avvocato, con un incarico di “Elevata qualificazione” (Eq) assegnato all’avvocato Emilia Bridelli. In seguito, la dirigenza era stata addirittura soppressa, con Bridelli subordinata direttamente al sindaco.
L’avvocato Elena Vezzulli aveva impugnato tali decisioni. La sentenza n.106/2025 del Tar (contro cui il Comune si è appellato al Consiglio di Stato) aveva già parzialmente accolto il ricorso della dirigente, annullando gli atti ritenuti lesivi del principio di autonomia e indipendenza presidiato dalla Legge professionale forense (n.247/2012). I giudici avevano censurato in particolare l’affidamento della guida dell’Avvocatura a un dipendente privo di qualifica dirigenziale o di abilitazione professionale e nominato direttamente dal sindaco.
Il nuovo ricorso
Nonostante questa pronuncia, l’avvocato Vezzulli ha presentato un nuovo ricorso al Tar, sostenendo che il Comune di Piacenza avesse emanato una nuova serie di atti che pur formalmente adeguandosi alla sentenza, ne avrebbero in realtà eluso gli effetti. La ricorrente, in sintesi, lamentava l’incompatibilità della nomina di un dirigente dell’Avvocatura tramite l’articolo 110 del Testo unico degli enti locali (Tuel; D.Lgs. 267/2000) con i principi di autonomia e indipendenza della professione forense pubblica. Il Comune, infatti, aveva optato per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente abilitato alla professione forense, individuato sempre nell’avvocato Bridelli, per assegnarla in via esclusiva all’Avvocatura.
Vezzulli, affiancata dall’intervento ad adiuvandum dell’Unione nazionale avvocati enti pubblici (Unaep), ha sostenuto che questo tipo di incarico, pur consentito dalla legge per altre dirigenze, presenta una natura spiccatamente fiduciaria e a termine. Il tutto in contrasto con le esigenze di stabilità, continuità, autonomia e indipendenza richieste per il capo di un’Avvocatura pubblica, ai sensi dell’articolo 23 della Legge professionale forense. Ed ha evidenziato come tali incarichi, strettamente correlati al mandato del sindaco latore della nomina, non possano garantire quella necessaria neutralità e continuità dell’azione legale.
L’ombra del commissario
Il Tar, dopo aver confermato la propria giurisdizione eccepita dal Comune di Piacenza, ha dato ragione alla ricorrente. Ha ribadito che la natura fiduciaria e la precarietà temporale dell’incarico conferito ex articolo 110 del Tuel per la posizione apicale dell’Avvocatura sono in aperto contrasto con le garanzie di stabilità, continuità, autonomia e indipendenza imposte dalla Legge professionale. Pertanto, la sentenza ha dichiarato inefficaci gli atti comunali che hanno predisposto e affidato l’incarico dirigenziale all’avvocato Bridelli.
Il Comune di Piacenza è stato condannato ad adottare nuove misure organizzative che garantiscano l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocatura. Il tutto nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza n.106/2025 e ribaditi in questa sede. Compreso quello dell’inapplicabilità della rotazione degli incarichi dirigenziali per l’Avvocatura e quindi in sostanza per l’avvocato Vezzulli. Il Tar ha lasciato un margine di autonomia decisionale all’Amministrazione comunale, ma ha precisato che dovrà provvedere in tempi brevi per fronteggiare la situazione d’urgenza. Riservandosi anche sulla nomina di un eventuale commissario ad acta, differita a un momento successivo, in caso di inerzia del Comune stesso, e su richiesta dell’avvocato Vezzulli.
Giovanni Volpi, giornalista professionista, è il direttore del Mio Giornale.net. Ha iniziato al Sole-24 Ore nel 1993. Dieci anni dopo è passato in Mondadori, a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicedirettore. Ha diretto Guida Tv, TelePiù e 2Tv; sempre in Mondadori è stato vicedirettore di Grazia. Ha collaborato con il Gruppo Espresso come consulente editoriale e giornalistico dei quotidiani locali Finegil.
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L’unico commento al pur ben dettagliato articolo è che le sentenze hanno scarso potere giurisprudenziale in Italia. Per il resto speriamo nel commissario a breve.