Violenze sui detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nell’aprile 2020: è una ferita che si riapre per l’onore del Paese. Non proveremmo questo dolore invano, però, né invano lo avrebbero patito quelli che lo hanno sperimentato sulla propria pelle, se l’indignazione pelosa facesse finalmente spazio alla correzione delle cose che non vanno.
La questione, nella sua drammaticità, è semplice e non priva, purtroppo, di paragoni, in Italia e altrove. Le strutture obbliganti scontano, più o meno consciamente, uno stigma mentale preciso. Possiamo sintetizzarlo così: meglio non finirci dentro, perché poi è tardi per lamentarsene. In sé e per sé, il ragionamento non fa una grinza. Peccato che non sempre finirci dentro sia una scelta, o comunque un’opzione deliberata e rimproverabile.
Non dimentichiamo che il carcere non è l’unica struttura obbligante. Ci sono gli ospedali, (in una certa misura) le scuole, i centri di permanenza degli immigrati, nonché le stesse Forze armate e le Forze dell’ordine. Qualcuno può dire di non aver mai sentito parlare del fenomeno del nonnismo? Ha fatto anche qualche morto e, comunque, parecchi danni. Se ne è sempre parlato, però, come di qualcosa di ineluttabile o, per meglio dire, come di una condizione di base. Incredibilmente, ragionando di certe situazioni, una qualche forma di abuso è considerata quasi un punto di partenza. Sarebbe il caso che non fosse più così. Restiamo, comunque, alle carceri.
La Costituzione presidia incolumità e dignità dei detenuti
La garanzia dell’incolumità e, in pari tempo, della dignità di chi è ridotto in regime di custodia da parte della pubblica autorità costituisce un indiscutibile parametro di civiltà. Tenendolo a mente, la Costituzione repubblicana dispone espressamente (articolo 13, 4° comma) la punizione delle violenze fisiche e morali inflitte alle persone sottoposte a restrizioni della libertà.
Questa norma suggerisce l’esistenza, praticamente da sempre, di un pregiudizio negativo sullo stato di detenzione. Questo, per un verso, è del tutto comprensibile. Infatti, la privazione della libertà personale è una condizione assolutamente innaturale per l’essere umano e, per questo, dovrebbe essere riservata a casi effettivamente eccezionali. Tali casi dovrebbero poi essere, in concreto, quelli in cui i reclusi hanno messo a loro volta in pericolo l’incolumità e la dignità dei loro simili. Passi, dunque, che la cattività tiri fuori non proprio il meglio dalle persone che la subiscono. Per altro verso, il caso del personale che si occupa della detenzione dovrebbe essere diverso, almeno in parte. Se, invece, dovesse sembrarci scontato che il carcere abbruttisca tutti quanti a vario titolo vi sono coinvolti, significherebbe che la sua organizzazione andrebbe drasticamente ripensata.
Troppi detenuti o troppi reati puniti con la detenzione?
Quest’ultima riflessione ne induce altre due, che vorremmo condividere qui. La prima riguarda il legislatore e le sue scelte di politica criminale. È già qualcosa, ma è troppo poco, per poter definire di diritto e democratico uno Stato, che le sue leggi non prevedano la criminalizzazione delle opinioni, ovvero delle minoranze etniche e religiose. Occorre anche che il diritto penale costituisca l’extrema ratio della legislazione sanzionatoria. E che, nell’ambito delle pene previste, quelle che consistono nella compressione o, peggio, nella soppressione della libertà personale rappresentino le eccezioni dell’eccezione. Per non parlare, poi, del ricorso alla custodia cautelare.
In Italia si può dire tutto questo? O, piuttosto, il diritto penale non è sovente anche un’arma di propaganda politica? Della serie: un caso di cronaca accende i riflettori su un certo tipo di condotta e subito ci si affanna in Parlamento ad intestarsi un inasprimento delle pene, ovviamente detentive, ovvero nuove fattispecie di reato? Il diritto penale è un’arma a doppio taglio, per cui non bisogna assolutamente inflazionarne l’uso. Senza contare che il nostro Paese è indietro nella diversificazione delle pene. Specie le sanzioni pecuniarie lasciano a desiderare: eppure, sarebbero le più efficaci alternative alla privazione della libertà.
Spazio e vivibilità nelle carceri, la strada è ancora lunga
L’altra riflessione riguarda lo spazio fisicamente disponibile per quanti si trovano in regime di detenzione. Fintantoché non ci si dovesse accingere seriamente ad una depenalizzazione ragionevole, le strutture destinate ad ospitare il soggiorno obbligato dei condannati devono essere adeguate. Anzitutto, in termini di spazio e poi per quanto concerne l’igiene, la salute, la vivibilità e – sempre stando alla Costituzione (articolo 27) – la possibilità di scontare la pena in un’ottica minimamente rieducativa.
La popolazione carceraria, pur se in tangibile diminuzione rispetto al picco pre-pandemico (oltre 61mila presenze a fine febbraio 2020), eccede comunque i limiti della capienza. Al 31 maggio scorso, i detenuti erano 53.660, a fronte di 50.780 posti disponibili. Molto preoccupante e in controtendenza il trend dei suicidi, che l’anno scorso sono risaliti a 61, rispetto ai 53 del 2019. È il secondo dato più alto dal 2002, eguagliato solo nel 2018 e superato solo nel 2011, quando furono 63.
L’uso della forza non può essere giustificato se non è tempestivo
Concludiamo con una considerazione sulle violenze commesse da componenti della Polizia penitenziaria, in danno di detenuti a Santa Maria Capua Vetere, nel corso delle proteste scoppiate a seguito dei timori per l’epidemia da Covid-19. Detto della gravità assoluta dei fatti documentati dalle immagini e detto che le responsabilità individuali dovranno essere regolarmente e attentamente vagliate, vogliamo sottolineare un aspetto.
Si tratta della scelta di alcuni appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria di differire l’uso della forza, rispetto ai fatti che (almeno in linea di principio) lo avrebbero motivato. Questo differimento ha sicuramente privato di giustificazione e, così, di legittimità lo stesso ricorso alla forza. Non solo: l’opzione per la reazione meno rischiosa, quella a freddo, è anche vile. Né, naturalmente, basta a toglierle questo marchio il fatto che l’indipendenza del pubblico ministero dall’Esecutivo faccia talvolta sembrare l’amministrazione della giustizia sbilanciata a sfavore degli agenti dell’ordine. Il diritto, se vige, non può che propendere per il debole. E il detenuto, mentre versa in questa condizione, è oggettivamente tale.
Corrado Cavallotti è laureato con lode in Giurisprudenza all’Università Cattolica. Ha vinto il Premio Gemelli 2012 per il miglior laureato 2010 della Facoltà di Giurisprudenza di Piacenza. Ama la storia, la politica ed è appassionato di Chiesa. Scrive brevi saggi e collabora con il periodico Vita Nostra.







