Economia

Bollo auto: la Cassazione conferma il termine di prescrizione

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Bollo auto e termine di prescrizione: a dire la parola fine sulla vicenda è la Cassazione con l’ordinanza numero 20425. La VI Sezione civile della Suprema Corte ha ribadito infatti che il mancato pagamento del bollo auto si prescrive in 3 anni. Il termine scatta a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente. E trascorsi 36 mesi, la cartella di pagamento inviata dall’ente di riscossione è da considerarsi illegittima.

Bocciata Equitalia

Il caso a cui fa riferimento l’ordinanza n. 20425, depositata lo scorso 25 agosto, è relativo a un ricorso di Equitalia. L’ente di riscossione si era appellato contro una sentenza della Commissione tributaria del Lazio del 2015, relativa al termine di prescrizione per il mancato pagamento di un bollo auto del 2001. La Commissione regionale aveva infatti rigettato la richiesta di Equitalia, che riteneva legittima l’applicazione della prescrizione decennale, perché tra l’altro la contribuente aveva omesso di impugnare in tempo la cartella di pagamento per la tassa automobilistica arretrata. La Cassazione invece ha confermato la sentenza dalla Commissione tributaria del Lazio. E ha ribadito quanto già stabilito dalle Sezioni unite della stessa Corte con l’ordinanza n. 23397 dello scorso novembre. In quella sede infatti la Cassazione aveva già corretto il precedente orientamento della giurisprudenza attestato su un termine di prescrizione ordinario di 10 anni.

Bollo auto: fare sempre opposizione

Tuttavia, se arriva una cartella di pagamento per un bollo auto che risale a un periodo precedente ai tre 3 anni non va mai stracciata. Seppur illegittima, si deve far valere la prescrizione. E va fatto ricorso per ottenere l’annullamento dell’intero importo indicato. Spesso infatti si aggiunge una sanzione del 30%. A cui si sommano gli interessi dalla data in cui si doveva pagare la tassa automobilistica. La domanda di annullamento va redatta in carta libera. E va inviata all’amministrazione che ha emesso la comunicazione o all’Agenzia delle Entrate. Ma non basta. Se non arriva una risposta in merito, va fatto ricorso alla Commissione Tributaria di competenza entro 60 giorni. E solo in quella sede si potrà ottenere l’annullamento definitivo della cartella.

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