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Cognome dei figli: in caso di lite tra i genitori deciderà il giudice… ma che confusione!

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Cognome dei figli: la Corte costituzionale ha aperto la sua bocca e la prospettiva che ne deriva è piuttosto quella della confusione, anziché la rivincita del cognome materno. Tant’è: il sistema di giustizia costituzionale che i costituenti, non quelli del 1947 bensì altri nel 1953 (lo spiegheremo), misero in piedi è questo e dobbiamo tenerci il dito. Almeno, fino a quando non dovesse intervenire un’estesa revisione costituzionale.

Non siamo, comunque, qui a ragionare del “ben altro a cui pensare”. Quest’argomento, del tutto insipiente, non ci appartiene. Noi, infatti, sappiamo che la questione è venuta alla ribalta della Consulta perché era iscritta al suo ruolo. Ripetiamo: se e fintantoché la rigidità della Costituzione sarà presidiata da un sistema fondato sulla contestazione giurisdizionale della legittimità delle leggi, non si potrà invocare la priorità politica dei problemi. Sono i giudici a sollevare le eccezioni di incostituzionalità ed è la Consulta a funzionare come un tribunale. Il “ben altro…” è completamente fuori tema. Ed ora dedichiamoci al merito, cioè l’attribuzione del cognome ai figli.

La Consulta cambia idea…

La Corte costituzionale è stata chiamata a decidere (come sempre) a partire da un caso particolare. Si tratta della vicenda di una coppia, non coniugata, che di comune accordo intendeva attribuire al figlio il solo cognome materno. L’opzione è contraria al disposto dell’art. 262, comma 1, del codice civile, secondo il quale il cognome da attribuire in esclusiva è quello paterno, ove (come nel caso di specie) il riconoscimento del figlio venga fatto congiuntamente da entrambi i genitori. La Consulta era già intervenuta sul punto nel 2016 (sentenza n. 286), stabilendo che in tali casi il cognome materno può essere aggiunto al patronimico.

Il 27 aprile scorso, invece, la Corte, investita della questione dal tribunale di Bolzano, ha cambiato orientamento. Riportiamo per esteso il comunicato relativo alla decisione. «È discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico». 

Cognome deciso ai dadi?  

Tutto chiaro? Non proprio. Dovremmo convertirci in spagnoli, per l’essenziale. Vale a dire: salvo espressa istanza contraria, l’anagrafe appiopperà ai nostri figli i cognomi di entrambi i genitori. Se, però, questi ultimi non dovessero essere d’accordo né sull’opzione individuale (quale cognome dare dei due), né sull’ordine dell’attribuzione cumulativa, dovrà decidere il giudice in base a quanto stabilisce l’ordinamento. Cosa significa quest’inciso, che, com’è evidente, rappresenta il diavolo nascosto nei dettagli della pronuncia? Lo precisa lo stesso comunicato-stampa della Consulta, sia pure rimarcando l’ovvio: «È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione». 

In pratica, il Parlamento dovrà prevedere un ordine legale dei cognomi, cui il giudice possa attenersi in mancanza d’intesa tra i genitori. Sempre che le Camere non decidano di sottomettere la sequenza all’alea: ci si giocherà ai dadi l’ordine dei cognomi? E quanti saranno, poi? Perché, con le generazioni, si moltiplicano. Bisognerà decidere quali portarsi dietro e quali, invece, abbandonare. Ma, se non ci fosse accordo, saremmo da principio: alea o scelta normativa? 

Certo: la magistratura potrebbe accollarsi direttamente anche la scelta dei cognomi delle persone; come, del resto, fa già col sesso degli individui, l’interruzione delle terapie mediche, le classifiche dei campionati di calcio, e così via. Ma, a parte l’evidente assurdità della cosa, i giudici ne avrebbero il tempo? Naturalmente, stiamo tratteggiando iperboli, ma in Italia non si sa mai, purtroppo. Perché presso di noi alligna pure un’irresistibile vocazione ipocrita, per cui è normale fissare una regola inapplicabile e fingere di non saperlo né prima, né dopo. Misure anti-Covid docunt.

Giudici e legittimità delle leggi

Veniamo ai costituenti del 1953. La funzione di stabilire norme di rango costituzionale, infatti, non è stata esercitata solo dalla celebre Assemblea di cui facevano parte De Gasperi, Nenni, Togliatti, Saragat, Parri, La Malfa, Calamandrei e i monumenti sopravvissuti dell’Italia liberale come Orlando, Croce e Nitti. L’articolo 137 della Carta approvata nel 1947, ha delegato ad una successiva legge costituzionale il compito di stabilire condizioni, forme e termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale. È stato il regime dei partiti non più solo preconizzato dai costituenti, ma già insediato ed operativo da una legislatura repubblicana, a decidere come avrebbe dovuto avere luogo in concreto il sindacato di legittimità delle leggi.

La legge costituzionale numero 1/1953 ha posto un sistema di legalità costituzionale accentrato (rimesso ad un solo organo), giurisdizionale (introdotto necessariamente dai giudici comuni e condotto da un giudice speciale, appunto la Consulta) e successivo (all’entrata in vigore delle leggi, le quali devono resistere non solo all’abrogazione ed alla modifica parlamentare o referendaria, ma anche allo scrutinio di costituzionalità). Bisogna sapere che l’impugnazione riguarda norme che sono già legge. E che l’introduzione di un vero e proprio giudizio vertente sulla legittimità costituzionale può essere decisa da qualsiasi magistrato, senza alcun limite. Ad esempio, si è scelto di non riservare questa facoltà ai giudici delle giurisdizioni superiori (Cassazione e Consiglio di Stato). Risultato: anche il giudice di pace, cioè un magistrato onorario e non professionale, può sindacare le leggi, investendone la Consulta. 

Emancipazione o arrembaggio giudiziario?

Diciamo che la Corte costituzionale, con la decisione del 27 aprile, rischia di creare problemi anzitempo inesistenti. Perché non ha stabilito che il cognome materno prenda il posto di quello paterno? Perché sarebbe ridicolo che i giudici si riservino direttamente la scelta del nome da dare alla gente. Consentendo, però, ancora di attribuire un cognome solo, purché d’accordo tra i genitori, se la sono riservata comunque indirettamente. Infatti, la Consulta ha imposto al legislatore una soluzione comunque contenziosa. Negando alla legge la facoltà di scelta di uno dei due cognomi, qualunque disaccordo tra le parti andrà risolto dal giudice. E figuriamoci se noi italiani, già vagamente propensi alla lite, ci lasceremo sfuggire l’occasione. Tanto più considerando come oggi la generazione avvenga normalmente anche fuori da qualsiasi rapporto formalizzato (leggasi: matrimonio). 

Molti salutano la decisione della Corte costituzionale come una tappa dell’interminabile percorso verso l’uguaglianza. Noi, più modestamente, temiamo sia il via all’ennesima saga degli azzeccagarbugli di manzoniana memoria.

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Corrado Cavallotti è laureato con lode in Giurisprudenza all’Università Cattolica. Ha vinto il Premio Gemelli 2012 per il miglior laureato 2010 della Facoltà di Giurisprudenza di Piacenza. Ama la storia, la politica ed è appassionato di Chiesa. Scrive brevi saggi e collabora con il periodico Vita Nostra.

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