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Legge-sicurezza: dai ricorsi delle Regioni ai rimpatri, ecco cosa c’è da sapere

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Legge-sicurezza: mentre è in corso il braccio di ferro nel governo tra Salvini, Di Maio e Conte sui migranti della Sea Watch, le Regioni vanno alla guerra davanti alla Corte Costituzionale. Dopo la baruffa dei sindaci di Palermo e Napoli con la loro annunciata “disobbedienza civile”, adesso tocca a consigli e presidenti di Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Basilicata, Calabria, e (forse) Lazio. Obiettivo: le norme del decreto-sicurezza, voluto lo scorso ottobre dal ministro dell’Interno, e convertito dalla legge 132/2018.

“Nessuno tocchi i richiedenti asilo”: sembra sia questo il loro grido. Ma considerate l’appartenenza politica degli amministratori locali interessati e l’enfasi mediatica data alla loro mossa, è difficile non pensare a una presa di posizione politico-propagandistica. Così proprio le opposizioni, che stigmatizzano senza posa la campagna elettorale permanente di Salvini, finiscono paradossalmente per fare altrettanto.

Vediamo anzitutto qual è la via giuridica scelta dalle Regioni per opporsi al governo. E poi che cosa non va giù della legge-sicurezza a numerose autonomie locali. Tenendo presente, comunque, che il testo dei ricorsi alla Corte costituzionale (in alcuni casi già deliberati) ancora non c’è.

Legge-sicurezza e ricorsi 

Anche se per Chiamparino, Rossi, Bonaccini e altri colleghi governatori sarebbe meglio che il provvedimento non fosse mai stato emanato, le loro amministrazioni devono comunque farci i conti. La disapplicazione di una legge non esiste: è semplicemente una sua violazione, perseguibile a tutti gli effetti, anche penali. A differenza dei sindaci e dei Comuni, però, le Regioni hanno la possibilità di ricorrere direttamente alla Consulta.

La strada è sollevare a carico della legge la questione di legittimità costituzionale in via principale. È prevista dall’articolo 127 della Carta fondamentale e dettagliata dalla legge 87/1953 (articoli 32, 34 e 35). Possono servirsene indifferentemente lo Stato e le Regioni, qualora ritengano che un atto legislativo della controparte leda la propria sfera di competenze.

In caso di ricorso diretto alla Corte costituzionale, il ricorso stesso può essere ritirato. E qualora tutte le parti costituite nel giudizio non si oppongano, il processo davanti alla Consulta si estingue. Così dispongono le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte (articolo 23, delibera Corte costituzionale 7 ottobre 2008). Quindi, se si aprisse un negoziato tra palazzo Chigi, Viminale e Regioni, in caso di modifiche della legge-sicurezza concordate si potrebbe evitare il pronunciamento dei giudici. 

Salute e “invisibili”

Nel merito, la materia del ricorso costituzionale contro la legge-sicurezza sembra una sola. È la tutela della salute, peraltro definita dall’articolo 117, 3° comma della Carta come competenza concorrente tra Stato ed Enti locali.

I presidenti regionali lamentano che l’esclusione dall’anagrafe dei titolari dei permessi di soggiorno speciali e del vecchio permesso per motivi umanitari (ora soppresso) limiti la possibilità di prestare loro i servizi sanitari e assistenziali. Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, sottolinea per esempio la maggior difficoltà ad assicurare la copertura vaccinale dei bambini figli dei richiedenti asilo. E in generale questi amministratori locali sostengono che la legge-sicurezza indurrebbe formalmente clandestinità, producendo di fatto insicurezza. Il punctum dolens sarebbe proprio l’articolo 13 che, tramite l’esclusione anagrafica, creerebbe altri “invisibili”.

Altri margini di contestazione a disposizione delle Regioni non sembrano sussistere. Infatti, sia l’immigrazione sia l’anagrafe per la Costituzione sono materie di esclusiva competenza statale (articolo 117, comma 2, lettera b e i).

Legge-sicurezza e rimpatri

Proviamo a tirare le fila di quest’analisi, condotta a cavallo di norme, diritti e polemica politica. La legge voluta da Salvini non ha forse da temere questo ricorso delle Regioni alla Consulta. Ma di certo passerà ancora sotto le forche caudine della Corte costituzionale.

Questo accadrà quando un qualsiasi giudice ordinario o amministrativo, investito del ricorso di un cittadino straniero contro l’impossibilità di ottenere la carta d’identità, eccepirà l’incostituzionalità dell’articolo 13. La via del giudizio incidentale consentirà poi di attaccare altre disposizioni della legge-sicurezza. Ad esempio, l’esclusione dagli Sprar o il prolungamento dei tempi di permanenza nei Cpr. Ma soprattutto la revoca della cittadinanza italiana allo straniero riconosciuto colpevole di reati di terrorismo.

Il ministro dell’Interno, assorbito in vista delle Europee dal suo progetto di internazionale sovranista (ieri era in Polonia da Kaczyński), fa spallucce. Invita Rossi e compagni a pensare agli italiani in attesa da anni di case popolari nelle loro regioni. E nega che il diritto dei cittadini stranieri all’assistenza sanitaria venga pregiudicato dalla sua legge.

Intanto i rimpatri forzati nel 2018 sono aumentati, anche se di pochissimo, rispetto all’anno scorso: 6.820 contro 6.514 (+4,7%). Ma di nuovi accordi di riammissione non si vede l’ombra. E a fronte del crollo degli sbarchi (-87%), la stretta sui permessi di soggiorno in 7 mesi di governo giallo-verde ha prodotto 38mila irregolari in più. Nel 2020 per lo stesso Viminale in totale saranno 700mila. Ai ritmi attuali di rimpatrio, ci vorrebbero 100 anni per mandarli indietro. Un po’ troppo per chi sembra giocarsi tutto nelle urne europee del prossimo maggio.

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Corrado Cavallotti è laureato con lode in Giurisprudenza all’Università Cattolica. Ha vinto il Premio Gemelli 2012 per il miglior laureato 2010 della Facoltà di Giurisprudenza di Piacenza. Ama la storia, la politica ed è appassionato di Chiesa. Scrive brevi saggi e collabora con il periodico Vita Nostra.

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