Economia

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: quando una riforma è un vero fallimento

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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: la scorsa settimana, il 10 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al decreto legislativo che riforma la procedura fallimentare. Tutto bene? Neanche per sogno.

Fin dall’inizio il governo è partito col piede sbagliato, eliminando la parola “fallimento” per sostituirla con la definizione di “crisi d’impresa” o “liquidazione giudiziale”. Perché? Palazzo Chigi lo spiega affermando che si è voluto eliminare le definizioni infamanti di “fallimento” e “fallito”, troppo punitive.

Siamo alle solite. Si è sostituito il termine “pretore” (in vigore dai tempi di Giunio Bruto) con “giudice monocratico”, il termine “arresto” con “custodia cautelare”. Di conseguenza il “carcere” è diventato una civettuola “casa circondariale”. Perché non torniamo a chiamare le cose con il loro nome? Ospizio il pensionato della terza età, spazzino l’operatore ecologico e becchino l’operatore cimiteriale?

Fallimento e aria fritta

Ma lasciamo perdere il nomen iuris e passiamo alla scoperta dell’aria fritta: “Si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi”.

Gli insigni studiosi che hanno vergato il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza forse hanno dimenticato che l’imprenditore che sta rischiando di andare a gambe all’aria fatica a rivelarlo anche al proprio confessore. Fino a quando, di solito, è troppo tardi per rimediare. Oppure gli insigni giuristi hanno studiato la riforma basandosi solo su Parmalat, Cirio e Banca Etruria. Casi clamorosi ma, necessariamente, lontani anni luce dalla quotidianità.

Nella maggioranza dei fallimenti tutto deriva da due cause. O entra in crisi l’intero settore, come nell’edilizia. Oppure l’imprenditore sbaglia investimenti. Fa il famoso passo più lungo della gamba o non sa seguire l’innovazione tecnologica. Nel primo caso, l’allerta è perfettamente inutile, nel secondo l’imprenditore non vorrà mai ammettere di aver sbagliato.

L’albo dei curatori

Ma le modifiche non si fermano qui. Finora il curatore veniva scelto dal tribunale che dichiarava il fallimento, tra avvocati o dottori commercialisti che riteneva esperti. Negli anni si erano formati degli “albi locali” sui generis, dai quali i magistrati pescavano, di solito a rotazione, professionisti esperti nel settore.

Ora non più: con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza “si istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere il ruolo del curatore“. Con il rischio che si ottengano due soli risultati: o i nuovi curatori saranno indicati “ad hoc” da qualche potente di turno, o verranno scelti a capocchia. Tra l’altro il premier Giuseppe Conte ha appena annunciato a un convegno dei consulenti del lavoro che anch’essi potranno essere nominati curatori fallimentari, nonostante siano lontani anni luce da questo settore.

Fallimento surreale

Ma la scoperta dell’aria fritta non si ferma qui: “Si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali”. In questo caso siamo ai limiti del surreale. I costi delle procedure sono zero, perché i curatori sono pagati solo se e in quanto riescono a vendere i beni della procedura.

E i tempi? Gli unici ritardi, che comportano lungaggini anche superiori ai dieci anni, derivano solo da quelli della giustizia. Quando un curatore deve proporre una causa civile o seguire i passi di un processo penale per recuperare i soldi di un fallimento non potrà che attendere i tempi, eterni, della giustizia. L’unica norma che si poteva proporre era di creare una corsia d’urgenza per le cause fallimentari.

Continuità aziendale

Adesso sarà finita? Ma no, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è davvero innovativo: “Si darà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale”. Cioè si dovrà cercare prima di tutto di cedere l’intera attività d’impresa e non i singoli cespiti. E questo era già stato sancito nella riforma del 2006, ben 13 anni fa.

Ancora: “Si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti in materia concorsuale”. A noi risulta che i “riti” siano solo due: la procedura fallimentare e quella del concordato preventivo, oltre alla liquidazione coatta amministrativa e alla “legge Prodi” per le grandi imprese in crisi.

Si possono uniformare? A nostro parere assolutamente no, perché ognuno di questi riti riguarda situazioni completamente diverse e porta a risultati diametralmente opposti: chiusura o vendita dell’impresa. Si poteva, forse, introdurre solo un sistema di “fallimento semplificato” per aziende di dimensioni particolarmente modeste, ma “uniformare” le procedure ci sembra un errore epocale.

Nuovo Codice: cosa si salva

Ma allora di questa riforma che introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non si salva proprio niente? Poco. Noi abbiamo trovato solo questo: nel caso in cui l’imprenditore chieda aiuto (“procedura di allerta”) non solo proseguono i contratti in corso, ma anche gli affidamenti bancari. Adesso invece non appena l’azienda “scricchiola” le banche si affrettano a chiudere i rubinetti del credito, dando così il colpo finale a una situazione già dissestata. Ed è principalmente questo il motivo per il quale l’imprenditore tende a tenere nascosta il più possibile la crisi aziendale.

L’altra notizia positiva sul nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è relativa ai tempi: la riforma entrerà in vigore soltanto 18 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo. Così, nel frattempo, speriamo che qualcuno ci ripensi.

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Massimo Solari è avvocato cassazionista e scrittore. Ha pubblicato diversi volumi sulla storia di Piacenza e alcuni romanzi. Ha tenuto conferenze e convegni sulla storia di Piacenza. Ha collaborato con le riviste Panoramamusei, L'Urtiga, e scrive sul quotidiano Italia Oggi.

3 Commenti

  1. Nel mondo ci sono curiosi avventurieri affamati di sapere, pronti ad immaginare futuri migliori e dotati di visioni lontane, pur sbagliandosi pronti anche a ricredersi e poi ci sono urlatori, come Lei, che gridano con veemenza certezze manco ne fossero gli unici portatori.

    Lei si presenta come avvocato cassazionista ma anche scrittore. Infatti ha scritto “numerosi volumi sulla storia di Piacenza” e “alcuni romanzi”. Benissimo. Occuparsi di ciò che si conosce è meritorio.

    Ma ne saprà anche di crisi d’impresa? Dubitarne è lecito.

    Com’è, secondo l’articolista cassazionista, questa nuova legge dello Stato che rimodula interamente la normativa fallimentare italiana? “Un fallimento”. (Ah ah, battutona). Incommentabili le sue disquisizioni su alcuni articoli della legge.

    La riforma (legge155/17) è stata varata da pochi giorni (il 10 gennaio), da una commissione composta da decine e decine di esperti che per anni (quindi trans-governativa) hanno studiato la materia, e stilato finalmente una legge di 390 articoli, che diventerà operativa nei prossimi mesi, ma da subito impatta sulla vita di migliaia di aziende italiane: le fatidiche PMI, spina dorsale – spesso acciaccata – della nostra economia. Viene istituita la procedura di allerta pre-crisi.

    Ma per Lei, i giochi sono già fatti: “aria fritta”. Ohibò.

    Sarà la sua competenza nella storia di Piacenza a rendergli così trasparente anche la futura storia d’Italia? Chissà. O forse l’avvocato-scrittore-romanziere è dotato di una palla di cristallo, che maneggia in segreto la sera prima di infilarsi sotto il piumone? Saremmo curiosi di saperlo.

    Di certo sappiamo che

    * il 15% delle imprese italiane è a rischio,
    * i segnali di criticità sono visibili anche cinque anni prima che esplodano,
    * l’imprenditore molto difficilmente si accorge per tempo di quanto la situazione stia evolvendo in senso negativo.

    E sappiamo bene, perché tutta la letteratura e l’esperienza europee ce lo confermano, che l’introduzione anche in Italia dell’Allerta d’impresa è un efficace strumento preventivo, capace di interrompere e invertire processi altrimenti destinati a evolvere in senso drammatico. Leggi: licenziamenti, perdita di patrimoni, disoccupazione, non così di rado: suicidi.

    L’istituzione dell’Allerta pre-crisi si ispira non a caso a protocolli adottati da tempo da Germania, Danimarca, Belgio, Francia con l’“Early warning”, che ha salvato migliaia di imprenditori da fallimenti, questi sì reali.

    E ancora, sappiamo bene che grazie a meccanismi di “Second chance” e Turnaround aziendale migliaia di società con i loro dipendenti possono continuare a prosperare.

    È l’obiettivo primario di questa riforma, tanto attesa: creare i presupposti per intervenire in maniera tempestiva e preventiva, per evitare disastri e consentire alle imprese di uscire dalla lenta spirale di una crisi conclamata.

    Lo ripetiamo: il 15% delle PMI italiane è a rischio. L’Allerta d’impresa introdotta dalla riforma aiuterà concretamente moltissimi imprenditori, anche quelli della città di Piacenza, sempre che si affidino a chi se ne intende.

    Jimmy Clarini – Entriage – specialisti nel primo intervento di Turnaround
    http://www.entriage.com

    • Gentile lettore,
      Prima di tutto la tranquillizzo sulle mie esperienze e conoscenze in materia fallimentare. Nato nel 1955, laureato a pieni voti nel 1978, superato al primo tentativo l’esame di Stato nell’1980, nel 1982 (e cioè a 27 anni) ricevevo dal Tribunale di Piacenza il mio primo incarico fallimentare.
      Nei successivi 36 anni di attività forense ho ricevuto e portato a termine almeno una trentina di procedure, avendone in certi momenti aperte 17 contemporaneamente. Attualmente, alle soglie della pensione, ho ancora 7 procedure da chiudere. La mia esperienza ha indotto molti imprenditori in crisi a rivolgersi al mio studio, Le assicuro sempre con reciproca soddisfazione.
      Conosco (e stimo) personalmente almeno un paio degli esperti ministeriali che hanno collaborato alla stesura della riforma.
      La rassicuro che, nella stesura dell’articolo da Lei stigmatizzato, non scriveva lo storico o il romanziere ma uno dei curatori più “gettonati” della mia città.
      Ciò detto e tornando al merito della Sua mail, noto con piacere non solo che Lei ha concentrato le Sue critiche solo su uno dei sette aspetti che ho affrontato, il che potrebbe significare che è d’accordo sugli altri sei, ma che nella Sua critica mi ha sostanzialmente dato ragione ove afferma “ l’imprenditore molto difficilmente si accorge per tempo di quanto la situazione stia evolvendo in senso negativo”. Io infatti scrivevo: “Gli insigni studiosi…hanno dimenticato che l’imprenditore che sta rischiando di andare a gambe all’aria fatica a rivelarlo anche al proprio confessore. Fino a quando, di solito, è troppo tardi per rimediare”.
      Quello che si poteva dire è che esistono due tipi di imprese, quelle a conduzione famigliare, spesso carenti di organi di controllo esterno come il collegio sindacale e le grandi aziende che hanno certamente capacità di alert molto più sofisticate.
      Ne ho dato un cenno ove affermavo che la riforma sembra basata sulle esperienze di Parmalat, Cirio e Banca Etruria.
      Sperando di aver fugato i Suoi dubbi, Le invio i miei migliori saluti.
      Avvocato Massimo Solari

  2. Sto con l’avvocato. Le tante riforme alla fallimentare non mi hanno finora soddisfatto. Alcune mie proposte, mi riferisco al solo fallimento:

    Alcuni appunti per “riforma”:

    abolire comitato dei creditori:
    è solo “zavorra” a speditezza operativa del curatore (e G.D.); tra l’altro nessuno vuol esserne componente. O, al limite, renderlo obbligatorio solo per fallimenti oltre certi limiti dimensionali ( ad es. >5.000.000? attivo, > 20.000.000? passivo)

    Abolire “processione” tardive
    e fare solo (una) verifica S.P. tempestive, ad es. a 6 mesi da sentenza: a un normale creditore bastano 6 mesi per accorgersi del Fallimento.

    Abolire sistema surroghe inps:
    (tfr e ult. 3 mensilità): il dipendente le chiederà direttamente all’inps che curerà tutto; poi Inps si coordinerà col curatore con un nuovo procedimento tutto da valutare/studiare/definire per come ottimizzare anche il riparto.

    Rafforzare revocatoria fallimentare:
    ripristinare come un tempo, il biennio, l’anno, e di più

    Abolire tutte le ritenute d’acconto
    ai pagamenti ante e post sentenza: si paghi il lordo, evitando anche CU, 770, ecc. Semplificare.

    Rendere fuori campo iva,
    prive di adempimenti iva, tutte le operazioni ante e post sentenza fallimento in modo da eliminare mille adempimenti iva quali ad es. compensazioni, riporto crediti, rimborsi, aste per cessione credito, ecc ecc. Semplificare.

    Abolire esdebitazione:
    si dia pure la possibilità all’ex fallito di svolgere nuovamente attività economica, con produzione di nuova ricchezza ma, ove procedura lasciasse residui debiti del fallito una volta chiuso il fallimento, come quasi sempre avviene, creditori possano anche singolarmente proseguirne il recupero

    Relaz. 33 torni come una volta:
    curatore la invii solo a gd; ove gd ravvisi fatti penalmente rilevanti, li trasmetterà gd a procura; penale rimanga quindi questione tra gd, pm e fallito.

    Vendite immobiliari
    avvengano solo e ad esclusive cure di un notaio, scelto da curatore, a tariffa prestabilita da L.F. , ad es al 50% della tariffa notarile; il notaio curerà tutte le fasi (dall’iniziale trascrizione sentenza nei RR.II. su impulso del curatore, fino all’ultimo atto finale).

    Acconto curatore:
    ripristinare norma che conceda acconti in qualsiasi momento in presenza di attivo, anche senza prima predisporre riparti

    Abolire ginepraio interessi:
    molto spesso il riparto non paga neanche il capitale. Semplificare.

    Attuale rotazione/trasferimenti Giudici Delegati:
    bene, ma che sia tra Giudici Delegati, e non rotazione tra Giudici specializzati in altro Diritto; è come se sostituissero un dermatologo con un ortopedico

    Abolire vantaggio del creditore fondiario nelle esecuzioni immobiliari:
    abolire quindi la sua facoltà, seppur esecutato sia già fallito, di proseguire nell’esecuzione individuale; abolire pertanto il suo vantaggio ex art 41 co. 2 T.U.B. (deroga al 51 L.F.)
    Riscrivere quindi art. 51 L.F.:
    DA: “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
    A: ”Dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
    Cit: “L’esecuzione del credito fondiario è una eccezione all’interno del processo fallimentare che da tempo si è presentata come una spina nel fianco dei curatori. …Il mutuo fondiario sempre più simile ad ogni altro tipo di mutuo a medio e lungo periodo…non ha ragioni ontologiche che spieghino il perdurante favor del legislatore. …È un reliquato ingiustificato del passato.”
    Tratto da: “La procedura esecutiva concorsuale ed i rapporti con quella individuale. In particolare l’esecuzione del Credito Fondiario ed il fallimento. Le interferenze fra esecuzione ed esdebitazione, concordato preventivo, 182 bis ed automatic stay.”
    Relatore: (*)Dott. Alida Paluchowski
    Presidente sezione esecuzioni e fallimenti di Monza. Seminario Unijuris in materia fallimentare – Udine 25.11.2011
    (*) Attuale presidente del Tribunale di Milano, sez. fallimentare.

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