Attualità

Come cambia la legittima difesa: ci aspettano notti da film western?

Sulla legittima difesa si continua a fare confusione. Ormai, ma il fenomeno è invalso da anni, il Parlamento legifera sempre più spesso sulle emozioni della piazza, andando a rimorchio delle posizioni più estreme. E adesso ci mancava solo l’idea di ammettere la legittima difesa in modo più o meno stringente. A “fasce orarie”, a seconda che il ladro o il rapinatore arrivi di giorno o “in tempo di notte”. E al buio potrebbe scatenarsi il Far West. Il Codice penale però non può essere continuamente stravolto. È un meccanismo delicato e sofisticato, che a volte sembra finito in mani inesperte, nervose e frettolose. Ma andiamo con ordine e vediamo i possibili effetti di questa difesa sempre legittima nelle ore notturne.

I concetti chiarissimi dell’articolo 52

Partiamo da com’era formulato fino ad oggi l’articolo 52: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”In poche righe e con pochissime parole il legislatore del 1942 esprimeva una serie di concetti del tutto chiari. Ulteriormente chiariti negli anni dall’elaborazione giurisprudenziale.

I 4 punti cardine della legittima difesa

Un’articolo semplice e lineare, il 52. Che non lasciava adito a dubbi. E con 4 punti cardine.

  • Non è punibile. Cioè il giudice, accertato il fatto, deve necessariamente archiviare la notizia di reato. Se non lo fa il pubblico ministero, dovrà provvedere ad assolvere l’imputato il giudice del dibattimento.
  • Costretto dalla necessità. Che fa rima con il concetto di pericolo attuale. Deve (ormai dobbiamo parlarne al passato, doveva) trattarsi di una necessità immanente. Così restava perseguibile chi spara contro il ladro già in fuga, in giardino o alle spalle.
  • Offesa ingiusta. doveva trattarsi di un comportamento extragiuridico, così un furto, una rapina, uno stupro, un rapimento. Tra gli esempi, non era possibile aggredire il medico che, anche immotivatamente o ingiustamente, si rifiutasse di visitare il paziente.
  • Proporzionalità tra offesa e difesa. Se il ladro era un vecchietto ultraottantenne, evidentemente disarmato, o un emaciato ragazzino, magari sotto l’effetto di alcol o droga, non si poteva usare un mitra, bastava accompagnarlo fermamente alla porta, magari con qualche scapaccione.

L’eccesso colposo

L’articolo 52 sulla legittima difesa andava poi coordinato con l’articolo 55, sempre del Codice penale: “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità… si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi”. È il famoso “eccesso colposo di legittima difesa”. Se il giudice, esaminato il fatto, esclude che la reazione della vittima sia stata proporzionata all’offesa, può comunque ridurre la pena.

Il ladro di chupa-chupa

Esempio: un tabaccaio uccide con 52 revolverate un ragazzino che gli ha rubato un chupa-chupa in negozio, mentre il ragazzino sta già fuggendo in mezzo alla strada. In teoria il tabaccaio derubato dovrebbe rispondere di omicidio volontario, punito anche con l’ergastolo. Ma se il giudice ritiene che il tabaccaio abbia semplicemente “ecceduto” nella legittima difesa, che non è più proporzionata al fatto, può comunque ridurre la pena. Per esempio a “soli” 5 anni.

La riforma del 2006

Nel 2006 era già stata approvata una riforma che estendeva la legittima difesa non solo alla persona ma anche alle cose, mentre la norma del 1942 riguardava solo l’incolumità propria o altrui. A me pareva che il giudice avesse già tutti gli strumenti per poter attagliare la pena al fatto concreto. Ma, come è accaduto nel caso dell’omicidio stradale o del femminicidio, altre due norme foriere di conseguenze imprevedibili nel nostro ordinamento criminale, questo non è sembrato sufficiente.
Ed arriviamo così alla norma “oraria” appena approvata alla Camera dei Deputati.

Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati

Una norma compiacente

Nell’intento di compiacere una pubblica opinione esasperata da notizie sempre più spesso sulle prime pagine dei quotidiani, delle tv e dei social, i nostri legislatori non hanno temuto di rasentare il ridicolo. Da domani (ma manca ancora l’approvazione del Senato), si dovrà considerare sempre legittima la difesa contro un’aggressione in casa, in negozio o in ufficio commessa “in tempo di notte“. Anche se resta la necessità della proporzione tra difesa e offesa e che il pericolo sia attuale. Se chi spara lo fa in conseguenza ad un grave turbamento psichico, causato dall’aggressore potrà essere assolto. Ma non basta: lo Stato risarcirà anche le spese legali e processuali.

La danza delle ore

E a questo punto si aprono decisamente le danze. Che cosa si intende per notte? Il buio? Allora un omicidio potrà restare impunito se commesso alle ore 17 di un giorno di dicembre. Ma si dovrà aspettare le 21 se si è aggrediti in luglio. E dove mettiamo l’alba? Il sole sorge tardissimo sotto Natale. Ma prestissimo a Ferragosto. E il “grave turbamento psichico” di notte sì e di giorno no? Tanto pane per un bravo avvocato, vero? In teoria la cosa è fattibile.

Il precedente del Codice della strada

Già il Codice della strada prevede un orario variabile per l’accensione dei fari. L’articolo 153 prescrive: “Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione”. In caso di incidente si consulta (a Piacenza) l’osservatorio del collegio Alberoni, che dirama ogni giorno l’orario preciso del sorgere e del tramontare del sole
Ma se si dovesse applicare estensivamente l’articolo del Codice della Strada, come ci comporteremo in caso di aggressione in una giornata di nebbia o di “forte pioggia”?
Attendiamo con ansia le prime pronunce dei giudici!

+ posts

Massimo Solari è avvocato cassazionista e scrittore. Ha pubblicato diversi volumi sulla storia di Piacenza e alcuni romanzi. Ha tenuto conferenze e convegni sulla storia di Piacenza. Ha collaborato con le riviste Panoramamusei, L'Urtiga, e scrive sul quotidiano Italia Oggi.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.