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Reddito di cittadinanza e riscatto degli anni di laurea: davvero incostituzionali?

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Roma: palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale, in Piazza del Quirinale

Reddito di cittadinanza e riscatto degli anni di laurea: allarme costituzionalità. A lanciarlo sono i tecnici di Camera e Senato, dopo aver analizzato il decreto-legge numero 4/2019 (in vigore dal 29 gennaio), dove sono confluite le misure più sostanziose previste dalla manovra economica.

Prima di illustrare il merito dei rilievi avanzati dagli sherpa di Montecitorio e palazzo Madama, facciamo subito una precisazione. I due leader del governo, i vicepresidenti Di Maio e Salvini, probabilmente parleranno di sabotaggio. Ma non è con i bacioni e le manine che si affronta seriamente un problema vero del nostro sistema istituzionale, qual è l’enorme dilatazione della categoria d’incostituzionalità delle leggi.

Ormai, quasi ogni norma che non si condivida è tacciata di violare la Carta fondamentale. Ripensare i meccanismi di giustizia costituzionale e il ricorso a essi dovrebbe rientrare, se non nelle priorità, almeno tra gli interessi di chi si occupa di riforme. Questo sia detto a prescindere dalle ultime disposizioni “incriminate”.

Reddito di cittadinanza e stranieri

Cominciamo dal reddito di cittadinanza. Il problema principale sarebbe costituito dalla limitazione della concessione dell’assegno ai cittadini stranieri solo se regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 10 anni, dei quali gli ultimi 2 consecutivi.

La previsione di requisiti di molto superiori ai 5 anni di residenza, necessari al riconoscimento dello status di “residente di lungo periodo”, contestata anche dai sindacati, sarebbe a rischio bocciatura della Consulta. Questo perché esiste già una giurisprudenza costituzionale (ad esempio, le sentenze 168/2014 e 106/2018) tesa a reprimere l’allungamento del periodo di residenza richiesto agli stranieri per accedere alle prestazioni sociali. Queste ultime spettano indifferentemente ai cittadini e ai soggiornanti di lungo periodo in base alla direttiva 2003/109/CE, recepita nel 2007 dal nostro Paese.

Quale ragionevolezza?

Non basta. Infatti, la Corte costituzionale ha già stabilito che la previsione di condizioni più gravose di quelle cui soggiace il riconoscimento dello status di “soggiornante di lungo periodo” non dev’essere irragionevole. E cosa si cela dietro questa categoria, a un tempo nobilissima e inafferrabile, di ragionevolezza? Solo il giudice delle leggi può dirlo, di volta in volta. I centri studi dei due rami del Parlamento si limitano ad avvertire che la spada di Damocle è già pendente. Ma, con l’aria che tira, sarebbe forse il caso di evocare l’evangelica scure posta alla radice degli alberi.

Il riscatto degli anni di laurea 

L’altra norma su cui si è appuntata l’attenzione dei tecnici delle Camere, oltre a stranieri e reddito di cittadinanza, è quella relativa al riscatto degli anni di laurea a fini previdenziali. Il decreto 4/2019 prevede, sperimentalmente nel triennio 2019-2021, la possibilità di riscatto per i lavoratori alle stesse condizioni stabilite per i soggetti inoccupati. La norma si traduce in un esborso uguale per tutti pari a 5.241,30 euro di contributo per ogni anno di studio. Secondo una stima della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, per quanti guadagnano 40mila euro l’anno il risparmio sarebbe sostanzioso, pari al 60% (avrebbero dovuto pagare oltre 13mila euro). L’imposizione forfettaria agevola ovviamente chi guadagna di più.

Niente quota 100

Ci sono però delle limitazioni. Si possono riscattare solo periodi successivi al 31 dicembre 1995, cioè quelli per cui è previsto esclusivamente il metodo contributivo di calcolo della pensione. I periodi sono riscattabili nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il riscatto non può essere optato per rientrare nella famigerata “Quota 100”. E secondo le regole generali fissate dalla legge n.184/1997, non si possono riscattare periodi in cui sono stati versati altri contributi previdenziali.

Il nodo under 45

Infine, il regime agevolato è previsto a beneficio esclusivamente dei lavoratori fino a 45 anni di età (articolo 20, comma 6, Dl n. 4/2019). È quest’ultima limitazione che potrebbe non essere al riparo dalla censura della Consulta, nel caso venisse eccepita in giudizio la violazione del principio della parità di trattamento. L’applicazione di differenti criteri di calcolo a seconda che il soggetto si trovi al di sotto ovvero al di sopra di una determinata età anagrafica potrebbe non passare.

Sempre in Tribunale

All’evidenza, l’obiezione relativa al riscatto degli anni d’università sembra maggiormente fondata di quella sul reddito di cittadinanza, in punta di diritto. Non a caso, in queste ore il governo sta pensando di superare con un emendamento il limite dei 45 anni. E di sostituirlo con la concessione dell’agevolazione a quanti abbiano cominciato a lavorare e versare a partire dal 1° gennaio 1996. Si spera così di aggirare le obiezioni, giacché il vantaggio andrebbe a chi ha dovuto per forza calcolare la pensione col (meno vantaggioso) sistema contributivo.

Ma, a ben vedere, in questione è comunque l’utilizzo delle risorse. È alludendo a questo nodo irrisolto che riflettevamo all’inizio, interrogandoci sul rapporto tra sindacato di costituzionalità e scelte politiche di merito. In tempi di antisistema al governo, vero o meno che così sia, sarà però difficile che questa considerazione trovi spazio. Prepariamoci dunque, dopo il possibile processo ordinario a Salvini per il caso della nave Diciotti, ai giudizi costituzionali sulla manovra economica 2019.

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Corrado Cavallotti è laureato con lode in Giurisprudenza all’Università Cattolica. Ha vinto il Premio Gemelli 2012 per il miglior laureato 2010 della Facoltà di Giurisprudenza di Piacenza. Ama la storia, la politica ed è appassionato di Chiesa. Scrive brevi saggi e collabora con il periodico Vita Nostra.

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