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Monopattini sotto accusa dopo la morte di un tredicenne: come porre fine al Far West?

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Monopattini elettrici sotto accusa. La tragica morte di un ragazzo di 13 anni ieri a Sesto San Giovanni per una caduta ha riacceso prepotentemente il dibattito su questo mezzo di trasporto. E sui rischi che comporta utilizzarlo senza precise misure di sicurezza stradale, a partire dall’obbligo per tutti del casco protettivo.

Il quadro sui monopattini è complesso per non dire caotico. Da un lato, il business è in forte crescita per vendite e noleggi, con oltre 140mila monopattini già in circolazione tra quelli privati e quelli gestiti dalle società di sharing. Un giro d’affari incentivato anche dai bonus per favorire la mobilità elettrica. Nonostante i lockdown, nel 2020 ci sono stati 7,4 milioni di noleggi in monopattino e sono stati percorsi 14,4 milioni di chilometri; rispetto al 2019, è aumentata la durata (12,1 minuti) e la distanza percorsa a noleggio (1,8 km).

D’altro canto soprattutto i Comuni sono in difficoltà. Si stanno muovendo in ordine sparso per affrontare l’aumento incontrollato della circolazione dei monopattini nei centri abitati, che in assenza di regole chiare provoca incidenti e solleva le proteste sempre più frequenti dei cittadini. I Comuni spesso emettono ordinanze, come quella di oggi del sindaco di Sesto San Giovanni che dopo la morte del tredicenne ha stabilito l’obbligo del casco sul suo territorio. Ma sono provvedimenti che poi possono essere annullati dal Tar, com’è avvenuto a Firenze.

Monopattini in Parlamento

In questo contesto da Far West, dove anche le Regioni si stanno muovendo sul piano normativo, spiccano i provvedimenti all’esame del Parlamento. Dal 23 settembre 2020, per esempio, è depositata una proposta di legge alla Camera dal titolo “Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica“. Primo firmatario il deputato Roberto Rosso di Forza Italia, è al vaglio della Commissione Trasporti di Montecitorio. Dallo scorso 16 marzo in Senato è depositato invece un disegno di legge dal titolo simile: “Disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica“, primo firmatario il senatore Gianni Pittella del Partito democratico.

Concentriamoci allora sui contenuti di quest’ultimo disegno di legge del 2021 per capire come potrebbero cambiare le cose se venisse approvato velocemente dal Parlamento, dando un’indispensabile cornice nazionale alle norme per l’utilizzo dei monopattini elettrici.

Dove circolare e a che velocità

Distribuito in 7 articoli, il disegno di legge Pittella parte dal dove i monopattini elettrici potranno circolare e con che limiti di velocità. Il primo articolo prevede infatti che sarà possibile circolare nei centri abitati. Al di fuori di questo contesto, sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h e sulle strade extraurbane si potrà circolare in monopattino solo se è presente una pista ciclabile e quindi esclusivamente all’interno della stessa.

Sempre l’articolo 1 prevede comunque che i Comuni possano stabilire precisi divieti o limitazioni alla circolazione nelle aree pedonali e sulle strade in base alle loro valutazioni di sicurezza per pedoni e altri utenti della viabilità. Per i limiti di velocità, i monopattini elettrici non potranno viaggiare a più di 25 km/h in strada e a più di di 6 km/h nelle aree pedonali. È vietata la circolazione in caso di assenza di luci, di un regolatore della velocità e di un sistema frenante idoneo. In caso di irregolarità, sanzioni da 100 a 400 euro.

Assicurazione e casco per tutti

L’articolo 2 del disegno di legge prevede l’obbligo di una polizza assicurativa per il monopattino. In assenza della copertura, la sanzione va da 500 a 1.500 euro.
L’articolo 3 rende obbligatorio anche per i maggiorenni l’uso del casco protettivo, che dovrà essere omologato. In più si dovranno indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti. Per chi viene fermato senza, sanzione da 83 a 332 euro e fermo amministrativo del monopattino elettrico.

Le regole per i minorenni

Il quarto articolo riguarda i minorenni. I monopattini potranno essere guidati dai 14 anni in su. E solo se muniti almeno di patente di categoria AM, naturalmente con casco e vestiario retroriflettente. Naturalmente anche la guida per i minorenni è vincolata dalla presenza sul monopattino di un regolatore di velocità, perché “la conduzione del mezzo avvenga esclusivamente in aree pedonali e su percorsi pedonali a una velocità non superiore a 6 km/h o su percorsi ciclabili e su piste ciclabili a una velocità non superiore a 12 km/h”. In questo caso il mancato rispetto delle norme prevede sanzioni da 100 a 1.500 euro e il fermo amministrativo del monopattino.

Trasporto e acrobazie

All’articolo 5 sono previste specifiche norme di comportamento. In monopattino sarà vietato:

  • trasportare un passeggero;
  • trasportare un carico;
  • spingere o trainare un carico o un veicolo;
  • farsi trainare o rimorchiare da un veicolo;
  • guidare il mezzo utilizzando contestualmente il telefono cellulare o qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
  • guidare il mezzo utilizzando contestualmente cuffie o dispositivi di ricezione o lettori audio;
  • condurre il mezzo con un andamento irregolare e pericoloso in relazione al contesto di circolazione e di effettuare manovre brusche ed acrobazie.

Qui la violazione dei divieti prevede una sanzione (da 83 a 332 euro) e il fermo amministrativo del mezzo.

Guida in stato alterato da alcol e droghe

A seguire, sempre l’articolo 5, prevede una serie di specifiche disposizioni a carico di chi viene colto alla guida del monopattino elettrico dopo aver bevuto alcolici o assunto sostanze stupefacenti.
“I conducenti di monopattini elettrici che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 678, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 grammi per litro (g/l).
Nel caso in cui i conducenti, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochino un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi dell’articolo 214 del citato codice della strada.
I conducenti di monopattini elettrici che guidino dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sono puniti con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno.
Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi dell’articolo 214 del citato codice della strada. I conducenti di monopattini elettrici, in caso di incidente, hanno l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subìto danno.
In caso di incidente a persone, cose e animali ricollegabili al comportamento del conducente del monopattino elettrico, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 189 del citato codice della strada e le relative sanzioni amministrative”.

Soste e noleggi

Infine veniamo agli ultimi due articoli. Il sesto è dedicato alla gestione delle soste. Vietata la fermata e la sosta sui marciapiedi, a meno di una diversa disposizione amministrativa. I Comuni dovranno individuare appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini elettrici con un’apposita segnaletica. Comunque a questi mezzi è sempre consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli.

L’articolo conclusivo del disegno di legge Pittella è dedicato a chi opera nei servizi di noleggio dei monopattini elettrici. Secondo l’articolo 7 queste società dovranno garantire l’assicurazione dei mezzi e la fornitura di casco e giubbotto retroriflettente quando l’utente ne sia sprovvisto. In più, prima dello sblocco del monopattino, le società di noleggio dovranno verificare, anche in via telematica, l’età del conducente e la presenza del casco e del giubbotto retroriflettente. Previste sanzioni sia per le aziende in caso di mancato rispetto di queste disposizioni (da 500 a 3.000 euro e fermo amministrativo del mezzo), sia per i conducenti di monopattini elettrici in caso di false dichiarazioni su età e possesso del casco (da 500 a 3.000 euro).

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Giovanni Volpi, giornalista professionista, è il direttore del Mio Giornale.net. Ha iniziato al Sole-24 Ore nel 1993. Dieci anni dopo è passato in Mondadori, a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicedirettore. Ha diretto Guida Tv, TelePiù e 2Tv; sempre in Mondadori è stato vicedirettore di Grazia. Ha collaborato con il Gruppo Espresso come consulente editoriale e giornalistico dei quotidiani locali Finegil.

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